Abusi paesaggistici: come sanarli con verifica Compatibilità Paesaggistica

Esiste una sola procedura per sanare gli abusi in zone vincolate, soprannominata anche sanatoria paesaggistica. E’ il presupposto necessario, ma non sufficiente, per avviare una sanatoria ordinaria edilizia (e non di condono).
La procedura di Compatibilità Paesaggistica riguarda una ridotta gamma di interventi abusivi compiuti nelle aree vincolate ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali, quindi solamente quelle soggette ai vincoli paesaggistici “per decreto” di Notevole Interesse Pubblico ex art. 136 del Codice, e anche quelle “per legge” ex art. 142 del Codice (i c.d. vincoli “galassini”).
Ecco perchè non va intesa come sanatoria paesaggistica come un tempo.

Quindi, non vale per i vincoli derivanti dalla parte II del Codice, ovvero i cosiddetti “beni culturali” di natura storico, etnoantropoligico, archeologico, ecc.
L’iter di accertamento di compatibilità fu introdotto postumo al Codice, mediante l’art. 27 del D.Lgs. n. 157 del 24 marzo 2006.

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