Sono note le altezze minime di 2,70 m per vani principali e 2,40 m per vani accessori nelle abitazioni, previste dal DM 5 luglio 1975 sui requisiti igienico sanitari per l’Abitabilità.
Se questa è la regola generale, analizziamo le diverse possibili soluzioni per derogare la norma in caso di ristrutturazioni edilizie, frazionamento e cambi di destinazione d’uso.
Commentiamo anche quelle due nuove modifiche pervenute dal 2020 ad oggi.
Articolo integrale: https://www.studiotecnicopagliai.it/altezza-minima-abitabile-270-le-deroghe-al-dm-5-luglio-1975/
0:00 benvenuto
2:40 DM 5 luglio 1975, altezze minime abitazioni 2,70 metri locali principali e 2,40 metri vani accessori
5:00 Condizioni e deroghe del DM 1975
10:00 La altezze minime L 457/1978 sul patrimonio edilizio esistente
11:30 D.L. 76/2020: interpretazione autentica irretroattività parziale ante DM 5 lug 1975, immobili in Zone A e B;
15:30 Restano fatti salvi ed esclusi: Disposizioni regolamentari e locali previgenti o posteriori al DM, le restanti Istruzioni Ministeriali 1896, norme nazionali e regionali, ecc
16:30 Deroghe al Recupero abitativo sottotetti da norme regionali, PRG e Regolamenti edilizi
18:30 Deroga 10 cm per ristrutturazioni edilizie energetiche e impianti termici DM 1 ottobre 2015;
22:00 Deroga per alcuni tipo di immobili di interesse culturale D.Lgs. 42/2004 (DL 77/2021 art. 51)
25:00 Questioni di Agibilità e Abitabilità immobili particolari
27:30 Analisi commenti in diretta