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Dal primo gennaio 2026 il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) entra nella fase applicativa a regime. Per gli importatori di cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno si traducono obblighi dichiarativi concreti: iscriversi al registro come Dichiaranti Autorizzati, comunicare le emissioni incorporate nei prodotti importati e restituire certificati CBAM corrispondenti alle tonnellate di CO2 dichiarate. Il meccanismo, istituito dal Regolamento UE 2023/956, intende allineare il costo carbonico delle merci extracomunitarie a quello già sostenuto dalle imprese europee soggette all’EU ETS, riducendo il rischio di carbon leakage.
La fase transitoria, avviata nel 2024, non prevedeva verifiche indipendenti. Ora il quadro cambia: la verifica accreditata diventa determinante per chi intende utilizzare dati emissivi reali invece dei valori forfettari di default, e l’intera filiera produttiva è coinvolta a cascata a causa dei cosiddetti “precursori”. Per il settore delle costruzioni, che utilizza intensivamente acciaio, cemento e alluminio, si aprono implicazioni operative e gestionali di rilievo.
Dichiarazione delle emissioni incorporate: le due strade per il calcolo
Il Dichiarante Autorizzato deve trasformare le quantità fisiche di prodotti importati in emissioni di gas serra. Il Regolamento 2025/2621 offre due opzioni alternative. La prima è l’impiego di valori di default, conservativi per definizione, che non richiedono alcuna verifica indipendente. La contropartita è un costo emissivo più alto. La seconda opzione consiste nell’utilizzare i valori reali comunicati dai produttori, accompagnati da una Dichiarazione di Verifica rilasciata da un verificatore accreditato da un ente di accreditamento di uno Stato membro UE.
La scelta tra i due approcci impatta direttamente sulla competitività del prodotto importato. I valori di default, pur semplificando il calcolo, espongono a certificati CBAM più onerosi. Al contrario, chi è in grado di dimostrare emissioni effettive inferiori ottiene un vantaggio economico, ma deve garantire l’affidabilità dei dati lungo tutta la catena di fornitura.
Un aspetto tecnico rilevante riguarda la differenza di perimetro rispetto a una valutazione LCA o a una EPD. Nel CBAM non vengono considerate le emissioni legate a componenti non CBAM (ad esempio vernici per tubi in acciaio) né quelle generate dal trasporto o dalle movimentazioni interne. L’attenzione si concentra esclusivamente sulle emissioni dirette dei processi produttivi e su quelle incorporate nei precursori CBAM utilizzati. Si tratta di un allineamento, e non di una coincidenza, con le regole dell’EU ETS.
Precursori e catena di fornitura: le implicazioni a cascata
L’obbligo di dichiarare le emissioni incorporate si applica a cascata su tutta la filiera. Un’azienda che produce tubi in acciaio partendo da nastri deve contabilizzare sia le proprie emissioni dirette (combustione per lavorazioni a caldo) sia quelle incorporate nei nastri acquistati. Per ciascun precursore si ripropone il dilemma tra valori di default e valori reali verificati. Il processo si ripete fino alla fonte primaria, tipicamente l’acciaieria.
Questa struttura moltiplica il numero di soggetti coinvolti, anche al di fuori dell’Unione Europea. Il Regolamento prevede che parte della verifica sia eseguita in presenza presso l’impianto di produzione e da personale che conosca la lingua locale. Gli enti di accreditamento, come Accredia in Italia, si stanno attrezzando per rilasciare gli accreditamenti. ICMQ ha annunciato la predisposizione della documentazione per presentare domanda di accreditamento non appena possibile, con verifiche pilota già nella seconda metà del 2026.
Tempistiche e scadenze per la fase a regime
I Dichiaranti Autorizzati dovranno comunicare le emissioni incorporate nei prodotti importati nel corso del 2026 entro il 30 settembre 2027. I certificati CBAM saranno venduti dalla Commissione Europea tramite aste, con un prezzo di partenza basato sul valore medio di scambio delle quote EU ETS nel periodo precedente. I proventi sono destinati a progetti per la lotta ai cambiamenti climatici.
La fase a regime introduce un ruolo centrale per i verificatori accreditati. La verifica non è obbligatoria per chi usa valori di default, ma diventa indispensabile per chi opta per dati reali ed è il presupposto per ottenere un vantaggio competitivo fondato su efficienze emissive documentate, evitando rischi di greenwashing.
FAQ tecniche: punti chiave per progettisti e importatori
Quali prodotti rientrano nel CBAM? Cemento, acciaio, ghisa, ferro, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno. Il riferimento operativo sono i codici prodotto indicati negli allegati del Regolamento 2023/956.
Chi è il Dichiarante Autorizzato? Il soggetto che importa beni CBAM nel territorio doganale dell’Unione. Deve iscriversi al registro, comunicare annualmente le emissioni incorporate e restituire i certificati CBAM corrispondenti.
Qual è la differenza tra valori di default e reali? I valori di default sono elevati ma semplici da applicare, nessuna verifica richiesta. I valori reali consentono costi inferiori ma necessitano di dati di filiera verificati.
Quali emissioni vanno incluse nel calcolo? Le emissioni dirette del produttore e quelle incorporate nei precursori CBAM. Escluse le emissioni da trasporto, verniciatura o componenti non CBAM.
Quando partiranno le prime verifiche? Verifiche pilota sono previste nella seconda metà del 2026. Le attività ordinarie si svolgeranno a partire dal 2027 per le importazioni dell’anno precedente.
Il CBAM rappresenta un cambio di paradigma per i materiali da costruzione importati. La possibilità di tracciare e certificare le emissioni reali lungo l’intera filiera diventerà un fattore competitivo concreto, mentre il ricorso sistematico ai valori di default comporterà un costo aggiuntivo difficile da assorbire in contratti già definiti. Per i professionisti del settore, la gestione della documentazione e la scelta dei fornitori assumono ora una dimensione carbonica che richiede competenze specifiche.
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