Possibile evitare la demolizione degli abusi edilizi compiuti in parziale difformità dal permesso di costruire? Si, soltanto quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità dal Permesso.
Tuttavia spetta all’Amministrazione Competente valutare la possibilità di sostituire la demolizione e fiscalizzarne la rimessa in pristino, soltanto dopo l’emissione dell’ordinanza di demolizione.
A livello nazionale l’art. 34 del TUE dispone che debba essere calcolata sulla sola parte di opere realizzata in difformità dal permesso di costruire come segue:
– uso residenziale: doppio del costo di produzione stabilito in base alla L. 392/1978 (ricordate la legge sull’Equo canone?);
– uso diverso da residenziale: doppio del valore venale determinato a cura dell’agenzia del territorio (ex Catasto e oggi Agenzia Entrate);
Attenzione: possono esserci aspetti che comunque possono impedire la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione, e sono gli aspetti strutturali, paesaggistici e settoriali.