Calcolo dei termini ed il dies e quo per rispettare una ordinanza di demolizione e/o ripristino.

megade

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Buongiorno, vi rimetto il seguente quesito:

Fatto:

  • Tizio è stato attinto da una ordinanza di demolizione per opere abusive il 28.09.2011.
  • Tizio presenta ricorso al TAR avverso l’ordinanza di demolizione del 28.09.2011.
  • Tizio presenta accertamento di conformità (art. 36 dPR 380/01) per regolarizzare l’abuso accertato con istanza del 01.12.2011 e successive integrazioni;
  • Il ricorso al TAR è stato dichiarato perento
  • L’istanza di accertamento di conformità è stata conclusa sfavorevolmente per Tizio in data 09/08/2024 in quanto è stata diniegata;
  • Tizio ricorre avverso l’atto conclusivo di diniego chiedendo anche la sospensiva cautelare in data 30.09.2024. La vicenda si conclude con una Sentenza Breve che non si esprime sul cautelare e rigetta il ricorso, decisione del 30.10.2024 e pubblicata il 31.10.2024.
  • La sentenza non è stata notificata alle parti per far decorrere i termini dell’appello.
  • Tizio stava coltivando l’ipotesi di appello al Consiglio di Stato, valutando che dalla data del 31.10.2024 avesse 90 giorni per demolire senza incorrere nella inottemperanza.
  • In data 20.12.2024 è stata notificata l’atto di inottemperanza a seguito di un sopralluogo dei VVV.UU + tecnico del 04.12.2024.
  • In pari data (20.12.2024) Tizio trasmette istanza di inizio lavori per intervento di ripristino inerente a opere abusive di cui all’ordinanza di demolizione, nella cui istanza si rappresenta che il privato fa fatto affidamento che il 31.10.2024 sia il dies e quo per i 90 giorni per eseguire la demolizione quindi il termine decadenziale fosse il 26.01.2025.
  • A seguito di istanza di chiarimenti sulla possibilità di eseguire in autonomia l’intervento di ripristino l’ente comune ha solo autorizzato al ripristino con nota del 13.01.2025.
  • È rimasto silente sull’atto di inottemperanza.
  • Le attività di ripristino sono iniziate e saranno concluse entro il 29.01.2025.
Il comune segue questo ragionamento:

L’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia con il diniego definitivo del 09/08/2024 a cui aggiungendo i 90 giorni si avrebbe che questi siano elassi il 07.11.2024. Con tale prospettazione il Comune ritiene che sarebbe legittimo il sopralluogo del 04.12.2024.

Tizio esegue altro ragionamento su cui ha fatto legittimo affidamento:

Dopo il diniego definitivo del 09/08/2024 è stato proposto nei termini ricorso al TAR avverso al provvedimento conclusivo di diniego con contestuale sospensiva.

L’ordinanza è divenuta temporaneamente inefficace a seguito di ricorso con sospensione. Il TAR ha deciso con sentenza resa pubblica il 31.10.24. Il Comune avrebbe dovuto rinnovare l’ingiunzione di demolizione, successivamente al rigetto della domanda di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti. L'ingiunzione di demolizione delle opere abusive, successivamente al diniego di accertamento di conformità, costituisce atto dovuto per la pubblica amministrazione, in quanto volto a reprimere opere edilizie delle quali è stata accertata l'abusività e che non sono state ritenute suscettibili di regolarizzazione. La parte in autolimite non ha atteso il rinnovo dell’ingiunzione di demolizione, ma ha considerato che solo a farsi data del 31.12.2024 Tizio ha due possibilità quella dell’appello o la demolizione ma sempre come dies e quo del 31.10.2024.

Quale è il ragionamento che corretto in quanto si stat tutelando il privato per contrastare lìinottemperanza.
 
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