Deposito Denuncia strutturale

Ale321

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Ciao,
scusate ma ho un po' di confusione....

Dall'art. 65 del DPR 380 si evince che la denuncia strutturale debba esser fatta dall'impresa. Anni fa era cosi'...
Oggi invece la denuncia strutturale va fatta dal committente giusto?
Oggi e' il committente responsabile di una mancato deposito?

Grazie
 
Ciao,
scusate ma ho un po' di confusione....

Dall'art. 65 del DPR 380 si evince che la denuncia strutturale debba esser fatta dall'impresa. Anni fa era cosi'...
Oggi invece la denuncia strutturale va fatta dal committente giusto?
Oggi e' il committente responsabile di una mancato deposito?

Grazie
L'art. 65 del DPR 380/2001 è tuttora valido ed efficace (quindi la denuncia dovrebbe farla il costruttore) ma puntualmente e sistematicamente disatteso da tutti i Servizi Tecnici Regionali (in quanto l'impresa non fa un bel niente, al massimo in alcune regioni firma gli elaborati).
 
L'art. 65 del DPR 380/2001 è tuttora valido ed efficace (quindi la denuncia dovrebbe farla il costruttore) ma puntualmente e sistematicamente disatteso da tutti i Servizi Tecnici Regionali (in quanto l'impresa non fa un bel niente, al massimo in alcune regioni firma gli elaborati).
effettivamente, nel modello di denuncia previsto dalla regione Piemonte e' il committente che denuncia tutte le figure presenti ....
il modello stesso poi dovra' esser firmato dal committente e dall'impresa.

La mancanza della denuncia quindi e' responsabilità di chi? Dell'impresa secondo l'art. 65?
 
effettivamente, nel modello di denuncia previsto dalla regione Piemonte e' il committente che denuncia tutte le figure presenti ....
il modello stesso poi dovra' esser firmato dal committente e dall'impresa.

La mancanza della denuncia quindi e' responsabilità di chi? Dell'impresa secondo l'art. 65?
Teoricamente si, ai sensi dell'art. 65, ma la situazione (siamo in Italia) è comunque un po' ingarbugliata e a proposito vi sono diverse sentenze che tirano in ballo anche il committente.

Ti lascio il link di un articolo in tal senso: https://www.lavoripubblici.it/news/...lita-nuovi-chiarimenti-dalla-Cassazione-22137
 
Generalmente il modello di Deposito che presenta il committente ha la classica spunta per la Denuncia che deve presentare il costruttore. Ma effettivamente non ho mai trovato una procedura cartacea o telematica, almeno nelle regioni in cui opero, che consenta di presentare la sola Denuncia...
 
"Chiunque".
Poiché tutte le zone sono sismiche, l'indicazione viene superata dall'Art. 93.ScreenHunter_8705 Jan. 30 15.34.jpg
 
1675090332314.png

.. l'art. 65 denuncia strutturale da parte del costruttore, l'art.93 denuncia da parte del committente...
quindi di chi e' la responsabilità per mancata denuncia?
 
Visualizza allegato 819

.. l'art. 65 denuncia strutturale da parte del costruttore, l'art.93 denuncia da parte del committente...
quindi di chi e' la responsabilità per mancata denuncia?
Se la zona è sismica (e lo sono tutte), chiunque deve denunciare (e chiedere autorizzazione).
Che io sappia, poi, il rispetto dell'art. 65 viene automatico.
NB: chiunque
 
Ultima modifica:
Sul chiunque secondo me si intende "chiunque committente". L'articolo viene dalla legge 64/74, quella che ha obbligato al deposito (nel gergo comune) delle strutture, in tutte le zone sismiche, da parte del committente, questa è la prassi comune, tanto è vero che al comma 1 che riportate il "chiunque" deve idicare i dati del ........ e dell'appaltatore, quindi non può essere lui l'appaltatore, penso sia da intendersi in questo modo.
Poi, per complicare le cose visto che siamo in Italia, considerato che il legislatore aveva già capito che al di fuori delle zone sismiche aveva toppato, creando un vuoto enorme, aveva già messo le mani avanti solo per determinati sistemi costruttivi (a causa di questo ci siamo trovati con mezza Italia con edifici misti non depositati....) obbligando alla denuncia delle opere, da parte del costruttore ai sensi della 1086, anche nelle zone non sismiche.
Invece di abrogare unificando e snellendo la norma, il tutto è stato anche condensato nel DPR 380/01, follia pura, e alla fine il povero progettista non sa cosa fare. Al mio primo deposito, nel lontano 2007, chiamai il Genio proprio per chiedere: devo presentare due progetti, uno a nome del costruttore e uno a nome del committente che poi in realtà sarà una la copia dell'altro? Risate da parte del tecnico del Genio....
 
Salve a tutti
Provo a fare un po’ di chiarezza in merito. Secondo l’art. 65 del DPR380/01 il costruttore deve presentare il deposito delle opere strutturali prima del loro inizio (deposito dei c.a.) andando a riprendere ciò che veniva disciplinato dalla legge 1086 del 1971. Oltre a ciò, secondo gli art. 93 e 94 del DPR380/2001 è necessario richiedere l’autorizzazione sismica o deposito sismico a seconda della zona sismica e classe d’uso. Questi adempimenti sono invece a carico del committente, o di un suo delegato. Considerando che tutte le zone sono sismiche, è pertanto sempre necessario il deposito dei cementi armati e il deposito/autorizzazione sismica. In pratica, il committente o il suo delegato, presenta l’istanza di deposito o autorizzazione sismica e nella modulistica compare una nota con la quale il costruttore dichiara che tale istanza abbia valore anche ai sensi dell’art. 65 del DPR380/2001. In conclusione, l’onore della denuncia è a carico sia del costruttore (art. 65) sia del committente (art.93 o 94)
 
Esattamente, ma rimane il dubbio di come presentare un'istanza per un'opera in c.a. priva di rilevanza ai fini sismici.... alcuni regolamenti regionali (Abruzzo per es.) indicano le opere non rilevanti sismicamente, bellamente molti colleghi si fermano qui e non presentano niente, salvo poi leggere che il progettista deve comunque valutare se le opere rientrano negli adempimenti della 1086.... quindi dovrei presentare la sola denuncia da parte del costruttore. Nelle Marche se non erro si è comunque tenuti ad un Deposito semplificato da fare in Comune.
 
Secondo me in questi casi conviene sentire chi di competenza (Genio Civile, Comune, …) per chiedere confermare su ciò che bisogna fare o meno. Purtroppo in questo ambito l’Italia è piena di regolamenti regionali, ognuno con le sue particolarità, a cui vanno aggiunti gli ordinamenti statali; risulta pertanto difficile capire cosa fare nei singoli casi.
 
Salve a tutti
Provo a fare un po’ di chiarezza in merito. Secondo l’art. 65 del DPR380/01 il costruttore deve presentare il deposito delle opere strutturali prima del loro inizio (deposito dei c.a.) andando a riprendere ciò che veniva disciplinato dalla legge 1086 del 1971. Oltre a ciò, secondo gli art. 93 e 94 del DPR380/2001 è necessario richiedere l’autorizzazione sismica o deposito sismico a seconda della zona sismica e classe d’uso. Questi adempimenti sono invece a carico del committente, o di un suo delegato. Considerando che tutte le zone sono sismiche, è pertanto sempre necessario il deposito dei cementi armati e il deposito/autorizzazione sismica. In pratica, il committente o il suo delegato, presenta l’istanza di deposito o autorizzazione sismica e nella modulistica compare una nota con la quale il costruttore dichiara che tale istanza abbia valore anche ai sensi dell’art. 65 del DPR380/2001. In conclusione, l’onore della denuncia è a carico sia del costruttore (art. 65) sia del committente (art.93 o 94)
Sì, infatti avevo scritto che il rispetto dell'art. 65 viene automaticamente

Avviene automaticamente e implicitamente perché anche il costruttore firma delle dichiarazioni.

Ad esempio questa (che serve proprio allo scopo):
ScreenHunter_8709 Jan. 30 22.12.jpg
 
Secondo me non è sufficiente la dichiarazione di cui sopra, uno perchè fa riferimento solo all'art. 93, e due perchè bisogna esplicitare (la spunta di cui parlavo prima o una dichiarazione) che si sta depositando anche ai sensi dell'art. 65.
 
Secondo me non è sufficiente la dichiarazione di cui sopra, uno perchè fa riferimento solo all'art. 93, e due perchè bisogna esplicitare (la spunta di cui parlavo prima o una dichiarazione) che si sta depositando anche ai sensi dell'art. 65.
Sarà... secondo me l'art. 93 (quello col chiunque) copre tutto. Del resto lo specifica esplicitamente il suo comma 5. E le firme raccolte (tra queste anche quella del costruttore, ai sensi del medesimo art. 93) coprono tutto senza equivoco.

ScreenHunter_8709 Jan. 31 15.34.jpg
 
Esattamente, ma rimane il dubbio di come presentare un'istanza per un'opera in c.a. priva di rilevanza ai fini sismici....
La nozione di "opera priva di rilevanza ai fini sismici" da dove nasce?
È una fattispecie introdotta da una norma regionale? :unsure:
 
quattropassi esatto, lo Sbloccacantieri ha introdotto l'art. 94 bis al DPR 380/01 introducendo le opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (ricordo che siamo nel paragrafo che disciplina gli interventi in zona sismica e non in quello sulle opere in conglomerato cementizio armato ecc.). Alcuni regolamenti regionali poi le hanno chiamate in vario modo per es. Abruzzo "INTERVENTI E MANUFATTI NON ASSOGGETTABILI ALLA NORMATIVA SISMICA DI CUI ALLA L. 64/1974", le Marche "Interventi privi di rilevanza" ecc.
 
quattropassi esatto, lo Sbloccacantieri ha introdotto l'art. 94 bis al DPR 380/01 introducendo le opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (ricordo che siamo nel paragrafo che disciplina gli interventi in zona sismica e non in quello sulle opere in conglomerato cementizio armato ecc.). Alcuni regolamenti regionali poi le hanno chiamate in vario modo per es. Abruzzo "INTERVENTI E MANUFATTI NON ASSOGGETTABILI ALLA NORMATIVA SISMICA DI CUI ALLA L. 64/1974", le Marche "Interventi privi di rilevanza" ecc.
Sì, infatti, così si chiamano, ma non avevo mai sentito la dicitura opera priva di rilevanza ai fini sismici. Con la tua precisazione mi torna meglio.
 
La dicitura corretta è "Opere prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" (che a mio avviso si estende a tutte le tipologie di "strutture"). Le regioni individuano in un elenco le opere prive di rilevanza in tal senso. Il progetto strutturale si deposita direttamente in Comune con la pratica edilizia, ed è comunque necessaria una RSU finale.

E' altresi vero che la dicitura è stata inserita nell'art. del TUE relativo alle zone sismiche.
 
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