Dubbio normativo adeguamento o miglioramento per edifici vincolati

A_lan

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Ciao a tutti, sono un neolaureato appena entrato nel mondo del lavoro, e ho un dubbio normativo, forse banale per tanti.
Ho un fabbricato in calcestruzzo armato, classe d’uso III, bene culturale vincolato dalla Soprintendenza. Il mio dubbio è legato alla tematica relativa a adeguamento e miglioramento. Si ha un progetto per il quale si ha intenzione di modificare le destinazioni d’uso di alcune zone (copertura, da non praticabile a praticabile), e di demolire e ricostruire alcuni solai a quote diverse. La variazione dell’impianto strutturale e l’aumento dei carichi in fondazione fanno sì che si ricada, da NTC2018, nella casistica dell’adeguamento.

Siamo in presenza di un bene vincolato però, per il quale la norma stessa al paragrafo 8.4 dice di riferirsi al d.lgs 42/2004, per il quale, se non ho capito male, per i beni di interesse culturale è possibile in ogni caso limitarsi al miglioramento. Inoltre, mi sembra di comprendere che anche se riferito agli edifici in muratura, le “Linee Guida per la valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle NTC2008” permettono di derogare all’adeguamento in favore del miglioramento per i beni di interesse culturale.

Ora, il mio dubbio è: per il fatto che su fabbricato c'è un vincolo di interesse culturale, è possibile che – rientrando in una casistica per cui nelle NTC2018, per edifici ordinari, è obbligatorio l’adeguamento – ci si possa limitare ad un miglioramento e mettere in atto comunque i cambi di destinazione d'uso previsti da progetto, realizzando poi ovviamente anche degli opportuni interventi che vadano ad aumentare il fattore zE?

Se così non fosse, in cosa differiscono gli edifici vincolati da quelli ordinari?

In breve: posso limitarmi al miglioramento o devo obbligatoriamente adeguare?

Grazie a chi mi risponderà.

A_lan
 
Se così non fosse, in cosa differiscono gli edifici vincolati da quelli ordinari?
In breve: posso limitarmi al miglioramento o devo obbligatoriamente adeguare?


Gli edifici con vincolo della Sovraintendenza possono derogare dall'adeguamento alle NTC quando le opere necessarie per l'adeguamento compromettono irreparabilmente il patrimonio artistico dell'opera.
Gli interventi da proporre devono tenere presente la sicurezza, ma devono anche salvaguardare l'opera con interventi non troppo invasivi e, possibilmente, reversibili.
Occorre trovare il giusto compromesso tra lavori necessari e conservazione del bene, in accordo con la Sovraintendenza.
E' ovvio che nella Basilica di San Francesco in Assisi, non posso trapanare i dipinti di Giotto per inserire i tiranti antisismici.
D'altro canto non posso neppure mettere a rischio le migliaia di persone che le visitano.
Occorre scervellarsi e, di volta in volta, trovare la soluzione più ragionevole anche in parziale deroga alle NTC 2018.
Peraltro il 26 settembre 1997 c'è stato un crollo parziale della volta proprio di quella basilica.
E' un bel problema, ma noi siamo ingegneri e dobbiamo ingegnarci.
Ciao
 
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Ciao a tutti, sono un neolaureato appena entrato nel mondo del lavoro, e ho un dubbio normativo, forse banale per tanti.
Ho un fabbricato in calcestruzzo armato, classe d’uso III, bene culturale vincolato dalla Soprintendenza. Il mio dubbio è legato alla tematica relativa a adeguamento e miglioramento. Si ha un progetto per il quale si ha intenzione di modificare le destinazioni d’uso di alcune zone (copertura, da non praticabile a praticabile), e di demolire e ricostruire alcuni solai a quote diverse. La variazione dell’impianto strutturale e l’aumento dei carichi in fondazione fanno sì che si ricada, da NTC2018, nella casistica dell’adeguamento.

Siamo in presenza di un bene vincolato però, per il quale la norma stessa al paragrafo 8.4 dice di riferirsi al d.lgs 42/2004, per il quale, se non ho capito male, per i beni di interesse culturale è possibile in ogni caso limitarsi al miglioramento. Inoltre, mi sembra di comprendere che anche se riferito agli edifici in muratura, le “Linee Guida per la valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle NTC2008” permettono di derogare all’adeguamento in favore del miglioramento per i beni di interesse culturale.

Ora, il mio dubbio è: per il fatto che su fabbricato c'è un vincolo di interesse culturale, è possibile che – rientrando in una casistica per cui nelle NTC2018, per edifici ordinari, è obbligatorio l’adeguamento – ci si possa limitare ad un miglioramento e mettere in atto comunque i cambi di destinazione d'uso previsti da progetto, realizzando poi ovviamente anche degli opportuni interventi che vadano ad aumentare il fattore zE?

Se così non fosse, in cosa differiscono gli edifici vincolati da quelli ordinari?

In breve: posso limitarmi al miglioramento o devo obbligatoriamente adeguare?

Grazie a chi mi risponderà.

A_lan
Un edificio vincolato ha inserite nel vincolo ciò che si può fare o no. La cosa non è lasciata alle decisioni del tecnico. Deve essere inserito in un piano di recupero ove si indica il tipo di intervento previsto. Tipo manutenzione straordinaria o ristrutturazione o risanamento conservativo. Mi pare strano che non ci sia tale indicazione nei piani urbanistici di dettaglio. Il comune deve sapere,a sua volta,se occorre o meno il parere esplicito della Soprintendenza e lo scrive sul titolo edilizio.
 
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