A_lan
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Ciao a tutti, sono un neolaureato appena entrato nel mondo del lavoro, e ho un dubbio normativo, forse banale per tanti.
Ho un fabbricato in calcestruzzo armato, classe d’uso III, bene culturale vincolato dalla Soprintendenza. Il mio dubbio è legato alla tematica relativa a adeguamento e miglioramento. Si ha un progetto per il quale si ha intenzione di modificare le destinazioni d’uso di alcune zone (copertura, da non praticabile a praticabile), e di demolire e ricostruire alcuni solai a quote diverse. La variazione dell’impianto strutturale e l’aumento dei carichi in fondazione fanno sì che si ricada, da NTC2018, nella casistica dell’adeguamento.
Siamo in presenza di un bene vincolato però, per il quale la norma stessa al paragrafo 8.4 dice di riferirsi al d.lgs 42/2004, per il quale, se non ho capito male, per i beni di interesse culturale è possibile in ogni caso limitarsi al miglioramento. Inoltre, mi sembra di comprendere che anche se riferito agli edifici in muratura, le “Linee Guida per la valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle NTC2008” permettono di derogare all’adeguamento in favore del miglioramento per i beni di interesse culturale.
Ora, il mio dubbio è: per il fatto che su fabbricato c'è un vincolo di interesse culturale, è possibile che – rientrando in una casistica per cui nelle NTC2018, per edifici ordinari, è obbligatorio l’adeguamento – ci si possa limitare ad un miglioramento e mettere in atto comunque i cambi di destinazione d'uso previsti da progetto, realizzando poi ovviamente anche degli opportuni interventi che vadano ad aumentare il fattore zE?
Se così non fosse, in cosa differiscono gli edifici vincolati da quelli ordinari?
In breve: posso limitarmi al miglioramento o devo obbligatoriamente adeguare?
Grazie a chi mi risponderà.
A_lan
Ho un fabbricato in calcestruzzo armato, classe d’uso III, bene culturale vincolato dalla Soprintendenza. Il mio dubbio è legato alla tematica relativa a adeguamento e miglioramento. Si ha un progetto per il quale si ha intenzione di modificare le destinazioni d’uso di alcune zone (copertura, da non praticabile a praticabile), e di demolire e ricostruire alcuni solai a quote diverse. La variazione dell’impianto strutturale e l’aumento dei carichi in fondazione fanno sì che si ricada, da NTC2018, nella casistica dell’adeguamento.
Siamo in presenza di un bene vincolato però, per il quale la norma stessa al paragrafo 8.4 dice di riferirsi al d.lgs 42/2004, per il quale, se non ho capito male, per i beni di interesse culturale è possibile in ogni caso limitarsi al miglioramento. Inoltre, mi sembra di comprendere che anche se riferito agli edifici in muratura, le “Linee Guida per la valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle NTC2008” permettono di derogare all’adeguamento in favore del miglioramento per i beni di interesse culturale.
Ora, il mio dubbio è: per il fatto che su fabbricato c'è un vincolo di interesse culturale, è possibile che – rientrando in una casistica per cui nelle NTC2018, per edifici ordinari, è obbligatorio l’adeguamento – ci si possa limitare ad un miglioramento e mettere in atto comunque i cambi di destinazione d'uso previsti da progetto, realizzando poi ovviamente anche degli opportuni interventi che vadano ad aumentare il fattore zE?
Se così non fosse, in cosa differiscono gli edifici vincolati da quelli ordinari?
In breve: posso limitarmi al miglioramento o devo obbligatoriamente adeguare?
Grazie a chi mi risponderà.
A_lan