Ingegnere industriale può progettare strutture ?

stefano.damico

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  1. Dipendente
Anni esperienza
10-20
Regione
  1. Abruzzo
CAD/BIM
  1. Autocad
  2. Altro Sw
Soft. strutture
  1. Nessuno
Salve a tutti,
Sono un ingegnere industriale meccanico, posso progettare e firmare strutture in acciaio tipo soppalchi o scaffalature?
Grazie per una risposta
 
Certo che lo puoi fare.
Oltretutto quelle strutture si fanno proprio in ambito industriale.
Ovviamente devi essere iscritto all'Albo.
Ciao.
 
È quello che un domani vorrei fare anche io... firmare strutture da industriale. Se non sbaglio anche delle sentenze del Consiglio di Stato avevano confermato questa possibilità nonostante la riforma che aveva diviso l'albo in sezioni...
 
Grazie per la risposta.
Però si devono fare corsi specifici per poter applicare bene la normativa. Solo con le nozioni dell'università si rischia la galera .
Conoscete corsi di formazione on line a tal proposito?
 
Nel momento in cui ti iscrivi all'Albo ti arriva una valanga di proposte corsi di formazione con assegnazione di punti (1 per orni ora).
Devi accumulare almeno 30 punti all'anno, corrispondenti a 30 ore di formazione, per poter continuare a lavorare.
In passato, quando sono stati istituiti i punti per formazione permanente, era stati assegnati da subito 60 punti.
Puoi scegliere i corsi che vuoi.
15 punti all'anno possono essere attribuiti per autoformazione in base a dichiarate esperienze lavorative, articoli o anche in base alla Frequentazione di Forum o altre forme di apprendimento.
Quindi, in sotanza, restano 15 ore di apprendimento all'anno che non sono un dramma.
Ciao.
 
Nel momento in cui ti iscrivi all'Albo ti arriva una valanga di proposte corsi di formazione con assegnazione di punti (1 per orni ora).
Devi accumulare almeno 30 punti all'anno, corrispondenti a 30 ore di formazione, per poter continuare a lavorare.
In passato, quando sono stati istituiti i punti per formazione permanente, era stati assegnati da subito 60 punti.
Puoi scegliere i corsi che vuoi.
15 punti all'anno possono essere attribuiti per autoformazione in base a dichiarate esperienze lavorative, articoli o anche in base alla Frequentazione di Forum o altre forme di apprendimento.
Quindi, in sotanza, restano 15 ore di apprendimento all'anno che non sono un dramma.
Ciao.
Ti ringrazio per la risposta.
Un consiglio, pensi convenga iscriversi all'albo anche se io sono dipendente e non esercito la professione. L'abilitazione però ce l'ho.
 
Sì.
L'Albo degli ingegneri costituisce un utile riferimento per avere informazioni sulla professione, sulla previdenza, sulle disposizioni normativa.
Il costo è estremamente contenuto (160 euro/anno).
Se sei dipendente INPS non devi pagare InarCassa. Oltretutto non si possono avere 2 enti previdenziale.
Molti Ingegneri, io compreso, prima sono stati dipendenti con contribuzione INPS, poi sono diventati liberi professionisti con contribuzione InarCassa.
Successivamente le contribuzioni si possono trasferire ad un solo Istituto (con adeguamento degli anni contributivi).
Questo consente, in futuro, di andare in pensione regolarmente per anzianità contributiva. Tale anzianità non risulta se le contribuzioni risultano separate.
Sono informazioni importanti che solo l'Albo Ingegneri ti può dare.
Ciao.
 
Salve a tutti,
Sono un ingegnere industriale meccanico, posso progettare e firmare strutture in acciaio tipo soppalchi o scaffalature?
Grazie per una risposta
Premetto che non vorrei dire una sciocchezza, ma so di certo che un ing. meccanico vecchio ordinamento può firmare strutture. Nuovo ordinamento non so.... ma forse mi sbaglio...

Altra domanda:
Per progetti di soppalchi e scaffalature occorre il deposito della pratica strutturale?
 
Premetto che non vorrei dire una sciocchezza, ma so di certo che un ing. meccanico vecchio ordinamento può firmare strutture. Nuovo ordinamento non so.... ma forse mi sbaglio...

Altra domanda:
Per progetti di soppalchi e scaffalature occorre il deposito della pratica strutturale?
Vedo che c'è molta confusione a riguardo
 
Per progetti di soppalchi e scaffalature occorre il deposito della pratica strutturale?
Ti incollo nel seguito alcuni stralci presi dalle "Linee guida" redatte dal gruppo di lavoro ACAI - UNICMI che puoi trovare al seguente link:

Una consolidata prassi utilizzata dai costruttori suddivide le scaffalature in tre Classi
1. Classe 1. Comprende le scaffalature autoportanti ed i soppalchi, entrambi considerabili come veri e propri edifici o parti di essi, e come tali rientranti nel campo di applicazione delle legge n. 1086/1971. In tal caso deve essere redatto un progetto strutturale in conformità alle Norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 14.1.2008, integrate, per la parte sismica, dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.3.2003, n° 3379 del 5.11.2004, n° 3431 del 3.5.2005 e n° 3519 del 28.4.2006. Trattandosi di particolari costruzioni in acciaio, con profili sottili (spessori
dagli 1,5 mm ai 2,5 mm circa) e per giunta forati, le citate Norme tecniche per le costruzioni non sono da sole sufficienti a fornire gli indirizzi operativi agli strutturisti, specie per ciò che riguarda il calcolo delle strutture in presenza di sollecitazioni sismiche, ed è
per questo motivo che in sede FEM è stata elaborata una norma di progettazione strutturale specifica per le scaffalature, attualmente in fase di sperimentazione, pr-FEM 10.2.08 – December 20th 2005 “Recommendations for the design of static steel pallet racks under seismic conditions”. Tale norma, che è il risultato di anni di lavoro, anche sperimentale, condotto in ambito internazionale, costituisce un primo importante passo avanti nella conoscenza dei comportamenti strutturali delle scaffalature. Alla fine del paragrafo ne viene riportata la parte iniziale, che può essere utile a comprenderne la filosofia generale.
2. Classe 2. Sono certamente le più diffuse, defi nibili per differenza come quelle che non ricadono nelle Classi 1 e 3, ed assimilabili a “opere accessorie” facenti parte di impianti industriali, di magazzini o di altre strutture destinate allo stoccaggio, ospitate in edifici staticamente autonomi, caratterizzate da forte ripetitività e riconducibili a schemi standard di progetto e di verifica. Tali scaffalature, tradizionalmente, non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 1086/1971, e quindi per esse non sono da porre in atto le procedure amministrative ivi previste, come ad esempio la denuncia all’Uffi cio Opere d’Interesse Locale del Comune di pertinenza (ex Genio Civile). Per altro verso, il dlgs. n. 626/94 all’art. 6 prevede un generale obbligo per il fabbricante e per il progettista della scaffalatura di garantire la sicurezza della stessa, e pertanto anche per la Classe 2 sono da prendere come riferimento – anche se non strettamente cogente - le Norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 9.01.1996 (attualmente in vigore insieme al D.M. 14.1.2008), integrate dalle Regole di Buona Tecnica emanate in Italia dall’ACAI ed in sede europea dalla FEM – Section X (ora ERF – European Racking Federation), elencate nell’Allegato 6.
. Classe 3. Si tratta di scaffalature di piccole dimensioni e di limitata importanza statica, assimilabili a mobili o altri elementi di arredo, e perciò non soggette ad alcuna norma tecnica specifica, per le quali vige tuttavia la responsabilità di immettere sul mercato solo “prodotti sicuri”. La prassi individua come scaffalature di Classe 3 quelle la cui conformazione strutturale sia ben individuata in un catalogo o in un manuale di montaggio ed uso e sia immutabile, e che rispettino i limiti statici e dimensionali nel seguito indicati: altezza massima 3 m; carico massimo complessivo per unità di lunghezza monofronte 10 KN/m; carico massimo sul singolo ripiano 2.5 KN.
 
Ti incollo nel seguito alcuni stralci presi dalle "Linee guida" redatte dal gruppo di lavoro ACAI - UNICMI che puoi trovare al seguente link:

Una consolidata prassi utilizzata dai costruttori suddivide le scaffalature in tre Classi
1. Classe 1. Comprende le scaffalature autoportanti ed i soppalchi, entrambi considerabili come veri e propri edifici o parti di essi, e come tali rientranti nel campo di applicazione delle legge n. 1086/1971. In tal caso deve essere redatto un progetto strutturale in conformità alle Norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 14.1.2008, integrate, per la parte sismica, dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.3.2003, n° 3379 del 5.11.2004, n° 3431 del 3.5.2005 e n° 3519 del 28.4.2006. Trattandosi di particolari costruzioni in acciaio, con profili sottili (spessori
dagli 1,5 mm ai 2,5 mm circa) e per giunta forati, le citate Norme tecniche per le costruzioni non sono da sole sufficienti a fornire gli indirizzi operativi agli strutturisti, specie per ciò che riguarda il calcolo delle strutture in presenza di sollecitazioni sismiche, ed è
per questo motivo che in sede FEM è stata elaborata una norma di progettazione strutturale specifica per le scaffalature, attualmente in fase di sperimentazione, pr-FEM 10.2.08 – December 20th 2005 “Recommendations for the design of static steel pallet racks under seismic conditions”. Tale norma, che è il risultato di anni di lavoro, anche sperimentale, condotto in ambito internazionale, costituisce un primo importante passo avanti nella conoscenza dei comportamenti strutturali delle scaffalature. Alla fine del paragrafo ne viene riportata la parte iniziale, che può essere utile a comprenderne la filosofia generale.
2. Classe 2. Sono certamente le più diffuse, defi nibili per differenza come quelle che non ricadono nelle Classi 1 e 3, ed assimilabili a “opere accessorie” facenti parte di impianti industriali, di magazzini o di altre strutture destinate allo stoccaggio, ospitate in edifici staticamente autonomi, caratterizzate da forte ripetitività e riconducibili a schemi standard di progetto e di verifica. Tali scaffalature, tradizionalmente, non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 1086/1971, e quindi per esse non sono da porre in atto le procedure amministrative ivi previste, come ad esempio la denuncia all’Uffi cio Opere d’Interesse Locale del Comune di pertinenza (ex Genio Civile). Per altro verso, il dlgs. n. 626/94 all’art. 6 prevede un generale obbligo per il fabbricante e per il progettista della scaffalatura di garantire la sicurezza della stessa, e pertanto anche per la Classe 2 sono da prendere come riferimento – anche se non strettamente cogente - le Norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 9.01.1996 (attualmente in vigore insieme al D.M. 14.1.2008), integrate dalle Regole di Buona Tecnica emanate in Italia dall’ACAI ed in sede europea dalla FEM – Section X (ora ERF – European Racking Federation), elencate nell’Allegato 6.
. Classe 3. Si tratta di scaffalature di piccole dimensioni e di limitata importanza statica, assimilabili a mobili o altri elementi di arredo, e perciò non soggette ad alcuna norma tecnica specifica, per le quali vige tuttavia la responsabilità di immettere sul mercato solo “prodotti sicuri”. La prassi individua come scaffalature di Classe 3 quelle la cui conformazione strutturale sia ben individuata in un catalogo o in un manuale di montaggio ed uso e sia immutabile, e che rispettino i limiti statici e dimensionali nel seguito indicati: altezza massima 3 m; carico massimo complessivo per unità di lunghezza monofronte 10 KN/m; carico massimo sul singolo ripiano 2.5 KN.
interessante documento... non ne conoscevo l'esistenza
 
Premetto che non vorrei dire una sciocchezza, ma so di certo che un ing. meccanico vecchio ordinamento può firmare strutture. Nuovo ordinamento non so.... ma forse mi sbaglio...
Esistono diverse senrenze a riguardo. Che io sappia una delle più significative è questa:
Sentenza 868/2012 Consiglio di Stato. Specifica che con l'applicazione del nuovo ordinamento e la divisione in settori nulla cambia per quanto riguarda le competenze dei vari ingegneri.
 
Grazie mephis3.
Dato l'interesse generale ho memorizzato il documento e il tuo post nella sezione "Raccolta di Appunti"
Ciao.
 
e se ponessi la domanda al contrario, da ingegnere civile, posso firmare telai di supporto a macchinari, gru, strutture in metallo in genere che non sono edifici? (per esempio tutte le paratoie delle opere idrauliche, pipeline, ecc)
 
Perchè no? Puoi sia da un punto di vista legale per la sentenza che ho citato tre post fa, sia perché penso che tutti gli ingegneri facciano scienza delle costruzioni. Ovviamente non basterà, ma se uno si specializza/forma su un determinato argomento non vedo il problema...
 
Perchè no? Puoi sia da un punto di vista legale per la sentenza che ho citato tre post fa, sia perché penso che tutti gli ingegneri facciano scienza delle costruzioni. Ovviamente non basterà, ma se uno si specializza/forma su un determinato argomento non vedo il problema...
Il problema sono le competenze del settore secondo normativa. Mi è capitato di fare consulenza per una cantiere navale e con modello stringerpanel progettare un pezzo di un vecchio cargo da trasformare in una sorta di nave turistica. Con il timbro da civile non puoi firmare na barca per quanto io mi sentissi sicuro delle assunzioni teoriche e numeriche fatte (sia i test in laboratorio che qualche anno di navigazione han poi tolto ogni dubbio per fortuna). Però ho dovuto fare firmare ad altri colleghi meccanici la cosa.

La sentenza può essere un ottimo alleato "normativo" (anche se non lo è, essendo giurisprudenza) in caso di contenzioso
 
Essendo ancora studente non so come funziona, hai per caso presentato il tuo timbro a qualche ente tipo capitaneria di porto e te lo hanno rifiutato?
Su questo argomento mi ero informato quando ero in seconda superiore perché parlando con il professore di orientamento (per la scelta dell'indirizzo) era uscita questa cosa della riforma degli albi professionali. È possibile che le amministrazioni non applichino in modo uniforme la sentenza che ti ho indicato, ma in teoria dovrebbe essere così... in pratica poi penso anch'io che se un industriale firma un capannone al genio non glielo accettino e viceversa...
 
Essendo ancora studente non so come funziona, hai per caso presentato il tuo timbro a qualche ente tipo capitaneria di porto e te lo hanno rifiutato?
Su questo argomento mi ero informato quando ero in seconda superiore perché parlando con il professore di orientamento (per la scelta dell'indirizzo) era uscita questa cosa della riforma degli albi professionali. È possibile che le amministrazioni non applichino in modo uniforme la sentenza che ti ho indicato, ma in teoria dovrebbe essere così... in pratica poi penso anch'io che se un industriale firma un capannone al genio non glielo accettino e viceversa...
Intanto, chapeaux per la passione e "l'informatezza" della tua persona. Io in seconda superiore avevo in mente solo la motocross che necessitava di un carburatore sempre più grosso ogni settimana, il basket la chitarra (sarei diventato ovviamente una rockstar) e le ragazze che diciamo obnubilavano un peletto ogni pensiero.

Battute a parte, il cantiere navale ha sentito l'equivalente del genio civile (non so chi fosse in effetti) e han richiesto il timbro o di un meccanico o di un aerospaziale
 
ho avuto la fortuna, tra gli altri, di avere due professori molto noti, Elio Giangreco che era laureato in ingegneria industriale e in matematica, e Vincenzo Franciosi che era laureato in ingegneria elettrotecnica; e ci sono tantissimi altri esempi; non ho mai capito i motivi e il senso delle costrizioni che le norme attuali invece impongono
 
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