Obbligo terna di collaudatori per committente socio di impresa edile?

Legs

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Premessa: un socio di un impresa edile ha deciso di comprare e ristrutturare una casa per poterci andare a vivere.
I lavori verranno realizzati dall'impresa di cui è socio.
Il punto è che il committente è una persona fisica differente dal costruttore che è persona giuridica. E' stato quindi nominato direttamente un collaudatore.
Il tecnico del Comune eccepisce che in realtà le due figure (committente e impresa) coincidono e quindi è richiesta la terna di collaudatori.

Ma è vero che le cose stanno così?
L'articolo di legge, comma 4 art. 67 DPR380/01, dice: "4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore".

Nel caso considerato il committente esiste ed il costruttore non esegue in proprio ma sotto richiesta del committente. Non posso dire che costruttore e committente coincidono perché giuridicamente sono due persone distinte.
O forse non si deve fare distinzione tra persona fisica e giuridica? E' scritto da qualche parte?
Adesso porremo un quesito ufficiale all'Ordine Provinciale ma so già che ci vorrà un po' di tempo.

Che ne pensate?

P.S.
siamo in Lombardia. Magari la cosa è riportata in qualche legge regionale
 
Io ho sempre nominato il collaudatore se il committente (privato) è socio dell'impresa. Non so come agirei se il committente (privato) fosse legale rappresentante dell'impresa...
 
Ciao Legs
Dal punto di vista della normativa nazionale (L 1086/71) hai ragione tu perchè il Committente non coincide con l'impresa.
Però, adesso, la competenza in materia urbanistica è passata alle Regioni che possono legiferare per proprio conto sul loro territorio (come ai tempi del medio evo).
Così le Regioni possono riazzonare le zone sismiche, disporre procedure proprie, moduli propri.
Ed è quello che è successo.
Nel tuo caso la Regione Lombardia ha emanato le seguenti leggi.
L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 e D.G.R. 30 marzo 2016, n. X/5001
Da qualche parte, quella L.R. ha anche introdotto una nuova restrizione:

il collaudatore, oltre che non aver partecipato in alcun modo alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera, non deve essere “collegato in modo diretto o indiretto al costruttore”. Tale affermazione dovrebbe essere indicata nel documento di accettazione dell’incarico di collaudo.

La tua battaglia è, quindi persa.
Come fa, poi, un qualsiasi Ingegnere, a non essere collegato in alcun modo diretto o indiretto alle imprese nessuno lo sa.
Se quell'ingegnere lavora deve per forza venire venire in contatto con le imprese e allora ecco che scatta il "collegamento diretto o indiretto".
Ciao.
 
secondo me quel committente anche se socio dell'impresa, agisce però privatamente, e quindi non ricade nella situazione del "costruttore che esegue in proprio"; con questo si intendeva l'impresa immobiliare che acquista terreni, costruisce e poi vende.

Credo che la confusione sia generata dal nuovo cliché "conflitto di interessi", che, almeno io, non ho capito cosa sia
 
Betoneria il quesito di Legs si riferiva al rapporto costruttore-committente e non al rapporto costruttore-collaudatore.
Comunque è vero che è vergognoso che una materia come quella sismica, dove c'è poco da improvvisare a livello locale (cito per es. le opere prive di rilevanza..... in cosa dovrebbero differire da una regione all'altra.... boh) sia in parte demandata alle regioni, però la frase sul collaudatore che riporti penso voglia dire che il collaudatore oltre a non partecipare alla progettazione, non deve essere nè dipendente, nè collaboratore esterno e nemmeno un consulente del costruttore.
 
Grazie delle risposte. Secondo me @Betoniera ha centrato il punto; infatti il collaudatore è nominato dal committente che a sua volta è legato all'impresa. Ne segue che vi è un collegamento indiretto tra impresa e collaudatore. Credo sia questa l'interpretazione fatta dal Comune e per questo ci ha chiesto la terna arbitrale.
L'unica cosa che mi da fastidio è dover "scaricare" il collaudatore ma a questo punto è colpa mia che non sono stato attento.
Io l'avevo interpretata come @pasquale ma evidentemente non è così.
@el ingeniero : ritengo che in fin dei conti sia anche giusto avere una ripartizione regionale degli aspetti normativi perché si possono avere differenze sul territorio che sono specifiche per la zona considerata. Poi però è ovvio che le Regioni dalla mano si sono prese il braccio ed ognuna fa veramente quello che gli pare andando oltre alle reali necessità di differenziazione legate al territorio.
 
Continua a sembrarmi un collegamento privo di rilevanza, ma si sa che poi paese che vai usanza che trovi,a questo punto il costruttore non può nominare nemmeno un lontano parente, o un lontano parente della moglie? A questo punto il collegamento "indiretto" diventa una cosa estremamente soggettiva.
 
Ti ringrazio @mark
La situazione attuale è che il progettista architettonico è sul piede di guerra e ha chiesto un parere all'Ordine degli Architetti in merito alla questione.
Infatti né il cliente né gli altri attori della vicenda sono d'accordo sul parere del tecnico Comunale che ha richiesto la terna.
Per ora rimango a vedere cosa succede. Intanto il cantiere è bloccato.
 
La vicenda del collaudo si è conclusa. L'Ordine degli Architetti ha dato ragione al tecnico comunale.
Si è quindi proceduto a selezionare un collaudatore dalla terna.
Il collegamento è quindi a tutti gli effetti legato a un parere soggettivo del tecnico di turno.
 
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