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Buongiorno a tutti.
Ho un dubbio relativo a un progetto di un recupero di sottotetto in un condominio del 1960 di 8 piani fuori terra (oltre il piano sottotetto stesso) sito in zona sismica 3, con variazione d'uso a fini abitativi e con sopraelevazione (trasformazione del tetto che porta a ricadere nel caso della sopraelevazione sia secondo il 1127 codice civile, sia secondo le norme tecniche per le costruzioni 2018).
La struttura portante dell'edificio è costituita da travi e pilastri in cemento armato, oltre ai vani scala e ascensori (con setti in cemento armato).
In base al D.P.R. 380/2001, art. 90 "È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) [...];
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico"; quindi tale conformità è da raggiungersi anche rispetto alle norme tecniche di cui all'art. 83 e seguenti del medesimo D.P.R. (per una sopraelevazione odierna, sono le c.d. NTC 2018 e la relativa circolare).
Nella specie, in base al § 8.4.3 delle NTC 2018 "L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: a) sopraelevare la costruzione;".
La sostituzione del tetto in laterocemento con un nuovo tetto globalmente più leggero (anche se con una superficie di tetto maggiore, a parità di superficie orizzontale coperta, per via del cambio della forma delle falde) compensa, più o meno, l'aumento di carico dovuto al cambio di destinazione d'uso del solaio del sottotetto. Indicativamente, si stima un aumento dei carichi gravitazionali inferiore al 5% rispetto alla situazione ante operam.
Dalla Valutazione della Sicurezza, mediante analisi strutturali globali in campo lineare dell'intero edificio condominiale nella condizione di progetto, risultano delle criticità (in estrema sintesi: sollecitazioni maggiori delle resistenze in svariate sezioni degli elementi della struttura portante) non direttamente ascrivibili alla sopraelevazione in sé, bensì, per esempio, riconducibili al fatto che nel 1960 l'edificio non è stato progettato considerando i carichi orizzontali del vento o del sisma, che non si consideravano ancora concetti quali la gerarchia delle resistenze, che erano in uso metodi di analisi differenti dagli stati limite (nel 1960 le norme di riferimento erano ancora i Regi Decreti del 1939), che i materiali del tempo avevano prestazioni decisamente inferiori a quelli attuali (soprattutto le barre di armatura, ancora lisce), e così via.
In definitiva, si giunge alla considerazione generale secondo cui l'edificio del 1960 e che si vuole sopraelevare non è globalmente verificato rispetto ai criteri di verifica delle NTC 2018.
Ora, la domanda è: può il progettista strutturale deviare dall'obbligo di approfondire le condizioni strutturali dell'edificio (e. g., analizzando la struttura in campo non lineare e/o plastico, al fine di meglio qualificare le criticità) e soprattutto può egli deviare dall'obbligo, che comunque mi pare derivi dal cap. 8 delle NTC 2018 (quando si riscontrino criticità come quelle descritte poc'anzi), di proporre un piano di adeguamento strutturale dell'edificio, fornendo come giustificazione che la sopraelevazione in progetto non genera significative variazioni di sollecitazioni sulle strutture portanti dell'edificio?
In definitiva mi pare che la § 8.4.3 lettera a) NTC 2018 preveda un obbligo di (progettare un) adeguamento strutturale in caso di sopraelevazione a prescindere dall'entità della variazione dei carichi sulla struttura portante dell'edificio esistente, in presenza di criticità. Però non sono così sicuro che poi la "prassi" dell'ingegnere strutturale non sia differente, e perciò chiedo a chi abbia più esperienza in tema di sopraelevazioni.
Che ne pensate?
Vi ringrazio per l'attenzione.
Ho un dubbio relativo a un progetto di un recupero di sottotetto in un condominio del 1960 di 8 piani fuori terra (oltre il piano sottotetto stesso) sito in zona sismica 3, con variazione d'uso a fini abitativi e con sopraelevazione (trasformazione del tetto che porta a ricadere nel caso della sopraelevazione sia secondo il 1127 codice civile, sia secondo le norme tecniche per le costruzioni 2018).
La struttura portante dell'edificio è costituita da travi e pilastri in cemento armato, oltre ai vani scala e ascensori (con setti in cemento armato).
In base al D.P.R. 380/2001, art. 90 "È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) [...];
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico"; quindi tale conformità è da raggiungersi anche rispetto alle norme tecniche di cui all'art. 83 e seguenti del medesimo D.P.R. (per una sopraelevazione odierna, sono le c.d. NTC 2018 e la relativa circolare).
Nella specie, in base al § 8.4.3 delle NTC 2018 "L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: a) sopraelevare la costruzione;".
La sostituzione del tetto in laterocemento con un nuovo tetto globalmente più leggero (anche se con una superficie di tetto maggiore, a parità di superficie orizzontale coperta, per via del cambio della forma delle falde) compensa, più o meno, l'aumento di carico dovuto al cambio di destinazione d'uso del solaio del sottotetto. Indicativamente, si stima un aumento dei carichi gravitazionali inferiore al 5% rispetto alla situazione ante operam.
Dalla Valutazione della Sicurezza, mediante analisi strutturali globali in campo lineare dell'intero edificio condominiale nella condizione di progetto, risultano delle criticità (in estrema sintesi: sollecitazioni maggiori delle resistenze in svariate sezioni degli elementi della struttura portante) non direttamente ascrivibili alla sopraelevazione in sé, bensì, per esempio, riconducibili al fatto che nel 1960 l'edificio non è stato progettato considerando i carichi orizzontali del vento o del sisma, che non si consideravano ancora concetti quali la gerarchia delle resistenze, che erano in uso metodi di analisi differenti dagli stati limite (nel 1960 le norme di riferimento erano ancora i Regi Decreti del 1939), che i materiali del tempo avevano prestazioni decisamente inferiori a quelli attuali (soprattutto le barre di armatura, ancora lisce), e così via.
In definitiva, si giunge alla considerazione generale secondo cui l'edificio del 1960 e che si vuole sopraelevare non è globalmente verificato rispetto ai criteri di verifica delle NTC 2018.
Ora, la domanda è: può il progettista strutturale deviare dall'obbligo di approfondire le condizioni strutturali dell'edificio (e. g., analizzando la struttura in campo non lineare e/o plastico, al fine di meglio qualificare le criticità) e soprattutto può egli deviare dall'obbligo, che comunque mi pare derivi dal cap. 8 delle NTC 2018 (quando si riscontrino criticità come quelle descritte poc'anzi), di proporre un piano di adeguamento strutturale dell'edificio, fornendo come giustificazione che la sopraelevazione in progetto non genera significative variazioni di sollecitazioni sulle strutture portanti dell'edificio?
In definitiva mi pare che la § 8.4.3 lettera a) NTC 2018 preveda un obbligo di (progettare un) adeguamento strutturale in caso di sopraelevazione a prescindere dall'entità della variazione dei carichi sulla struttura portante dell'edificio esistente, in presenza di criticità. Però non sono così sicuro che poi la "prassi" dell'ingegnere strutturale non sia differente, e perciò chiedo a chi abbia più esperienza in tema di sopraelevazioni.
Che ne pensate?
Vi ringrazio per l'attenzione.