Sopraelevazione e adeguamento - NTC 2018 par. 8.4.3

giuv

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Buongiorno a tutti.

Ho un dubbio relativo a un progetto di un recupero di sottotetto in un condominio del 1960 di 8 piani fuori terra (oltre il piano sottotetto stesso) sito in zona sismica 3, con variazione d'uso a fini abitativi e con sopraelevazione (trasformazione del tetto che porta a ricadere nel caso della sopraelevazione sia secondo il 1127 codice civile, sia secondo le norme tecniche per le costruzioni 2018).
La struttura portante dell'edificio è costituita da travi e pilastri in cemento armato, oltre ai vani scala e ascensori (con setti in cemento armato).

In base al D.P.R. 380/2001, art. 90 "È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) [...];
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico
"; quindi tale conformità è da raggiungersi anche rispetto alle norme tecniche di cui all'art. 83 e seguenti del medesimo D.P.R. (per una sopraelevazione odierna, sono le c.d. NTC 2018 e la relativa circolare).
Nella specie, in base al § 8.4.3 delle NTC 2018 "L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: a) sopraelevare la costruzione;".

La sostituzione del tetto in laterocemento con un nuovo tetto globalmente più leggero (anche se con una superficie di tetto maggiore, a parità di superficie orizzontale coperta, per via del cambio della forma delle falde) compensa, più o meno, l'aumento di carico dovuto al cambio di destinazione d'uso del solaio del sottotetto. Indicativamente, si stima un aumento dei carichi gravitazionali inferiore al 5% rispetto alla situazione ante operam.

Dalla Valutazione della Sicurezza, mediante analisi strutturali globali in campo lineare dell'intero edificio condominiale nella condizione di progetto, risultano delle criticità (in estrema sintesi: sollecitazioni maggiori delle resistenze in svariate sezioni degli elementi della struttura portante) non direttamente ascrivibili alla sopraelevazione in sé, bensì, per esempio, riconducibili al fatto che nel 1960 l'edificio non è stato progettato considerando i carichi orizzontali del vento o del sisma, che non si consideravano ancora concetti quali la gerarchia delle resistenze, che erano in uso metodi di analisi differenti dagli stati limite (nel 1960 le norme di riferimento erano ancora i Regi Decreti del 1939), che i materiali del tempo avevano prestazioni decisamente inferiori a quelli attuali (soprattutto le barre di armatura, ancora lisce), e così via.
In definitiva, si giunge alla considerazione generale secondo cui l'edificio del 1960 e che si vuole sopraelevare non è globalmente verificato rispetto ai criteri di verifica delle NTC 2018.

Ora, la domanda è: può il progettista strutturale deviare dall'obbligo di approfondire le condizioni strutturali dell'edificio (e. g., analizzando la struttura in campo non lineare e/o plastico, al fine di meglio qualificare le criticità) e soprattutto può egli deviare dall'obbligo, che comunque mi pare derivi dal cap. 8 delle NTC 2018 (quando si riscontrino criticità come quelle descritte poc'anzi), di proporre un piano di adeguamento strutturale dell'edificio, fornendo come giustificazione che la sopraelevazione in progetto non genera significative variazioni di sollecitazioni sulle strutture portanti dell'edificio?

In definitiva mi pare che la § 8.4.3 lettera a) NTC 2018 preveda un obbligo di (progettare un) adeguamento strutturale in caso di sopraelevazione a prescindere dall'entità della variazione dei carichi sulla struttura portante dell'edificio esistente, in presenza di criticità. Però non sono così sicuro che poi la "prassi" dell'ingegnere strutturale non sia differente, e perciò chiedo a chi abbia più esperienza in tema di sopraelevazioni.

Che ne pensate?

Vi ringrazio per l'attenzione.
 
... recupero di sottotetto in un condominio del 1960 di 8 piani fuori terra (oltre il piano sottotetto stesso) sito in zona sismica 3, con variazione d'uso ...
Ora, la domanda è: può il progettista strutturale
... può egli deviare dall'obbligo, .... di proporre un piano di adeguamento strutturale dell'edificio, fornendo come giustificazione che la sopraelevazione in progetto non genera significative variazioni di sollecitazioni sulle strutture portanti dell'edificio?


Ciao giuv
Il DM 2008 consentiva di eseguire interventi su edifici esistenti senza modifica sostanziale della struttura con incrementi di carico inferiori al 10%.
Il problema è che il DM 2018 ha modificato le condizioni per cui scatta l'obbligo di adeguamento
Qui sotto c'è l'art. 8.4.3 del DM 2018
Adeguamento.jpg
La modifica che ci interessa è quella sottolineata in rosso.
Il problema sta nella variazione di destinazione d'uso.
Se non si effettua la variazione d'uso, l'intervento può essere classificato come intervento locale senza obbligo di adeguamento, se, invece, c'è una variazione d'uso scatta l'obbligo di adeguamento.
E' un problema spinoso che limita fortemente le possibilità di intervento, soprattutto per i condomini.
In pratica il ragionamento della normativa è questo:
- Nelle costruzioni esistenti non devi fare interventi che diminuiscono la resistenza sismica del fabbricato, nè devi aumentare il rischio sismico.
- L'aumento di superficie residenziale costituisce un aumento di rischio sismico.
- Essendo la variazione di destinazione d'uso un aumento di rischio sismico (per via dell'aumento del sovraccarico sismico), scatta l'obbligo di adeguamento.
E' stato un punto molto dibattuto e osteggiato, ma la norma è quella.
Gli ingegneri che hanno ricevuto incarichi dai comuni per il controllo delle pratiche, sono stati istruiti in tal senso sia dagli ordini professionali sia dalla stessa regione Lombardia (per chi opera in Lombardia).

Ora veniamo al tuo caso.
E' possibile ricondurre il cambio di destinazione d'uso del sottotetto ad un intervento locale, con incremento di carico inferiore al 10% e senza variazione significativa delle strutture?
No, perchè in contrasto con l'art. 8.4.3 delle NTC 2018.
In caso di controllo lo strutturista non potrebbe giustificare l'intervento.

C'è qualche escamotage a cui aggrapparsi per fare l'intervento senza incappare in quella norma?.
Una strada che si potrebbe percorrere è quella di recuperare la vecchia denuncia dei c.a. e il vecchi collaudo.
Se dai c.a. risulta che l'ultimo solaio è stato calcolato e armato come gli altri solai, si potrebbe sostenere che, in realtà l'edificio esistente era già stato calcolato come solaio abitabile e, pertanto, non ci sono "incrementi di superficie abitabile significativi dal punto di vista strutturale"
Così si esprime la Circolare 17-01-2018.
La circolare sembrerebbe chiara, ma la maggior parte dei comuni lombardi applica in modo tassativo il DM2018.
Oltretutto ci troviamo di fronte ad un condominio dove c'è sempre il condomino più furbo e colto degli altri, sempre pronto a puntare il dito contro lo strutturista che non ha saputo applicare correttamente la norma.
La situazione è questa.
Si può sostenere la fattibilità dell'intervento ma, in caso di contestazione, lo struttrista dovrà, da solo, giustificare le proprie scelte e non sarà facile.
Spero di avere aiutato il collega strutturista a non incasinarsi.
Ciao.

Adeguamento2.jpg
 
Grazie @Betoniera, la tua disamina mi ha chiarito alcune cose in particolare sulla variazione di destinazione d'uso.
Magari posso aggiungere qualche ulteriore dettaglio per completare il quadro, posto che non sono lo strutturista incaricato del progetto dell'opera (il cui committente è il privato proprietario del sottotetto), bensì solo coinvolto informalmente per dare eventuali indicazioni al condominio per tutelarsi da rischi.

Per quanto riguarda la località, il riferimento alla Lombardia è più che azzeccato perché l'edificio è a Milano.
Il collaudo del tempo non sembra essere presente, almeno, non l'ho trovato negli elenchi dell'Archivio di Stato/fondo Prefettura/collaudi 1947-1990. Non saprei dire il motivo di tale mancanza...
Credo che anche la denuncia dei c.a. del tempo si dovrebbe trovare all'Archivio di Stato-fondo Prefettura. Infatti il Regio Decreto 2229 del 1939, art. 4, indicava che "Ai costruttori, prima di iniziare la costruzione delle opere, di cui all'art. 1, è fatto obbligo di presentarne alla prefettura della provincia denunzia, corredata di una copia del progetto di massima". Però in ciò che è disponibile online (parlo degli elenchi/inventari/cataloghi, non del materiale in sé che poi va richiesto specificamente all'Archivio) non c'è traccia di pratiche per l'indirizzo e civico in questione. Mi domando davvero dove siano finiti questi documenti.
La licenza edilizia include delle tavole che non sono altro che disegni architettonici. Possono essere utili per avere un'indicazione di massima sulla posizione dei pilastri e poco altro.

Sul progetto, posso solo dire che, per quello che ho visto, la struttura del tetto del condominio cambierebbe abbastanza radicalmente. Il tetto ante-operam è in latero-cemento a quattro falde, con trave di colmo, quattro cantonali (due dei quali partono da un pilastro e scaricano su altri due pilastri indicativamente a metà campata; gli altri due con un carico secondo me inferiore per via della presenza di un vano tecnico che riduce la superficie delle falde, e quindi - ritengo - il carico che devono sostenere) e travetti Varese distanziati di circa 1 m lungo tutta la copertura. Questa copertura originaria mi pare non spingente o debolmente spingente sulla trave di bordo, in relazione alle azioni orizzontali che trasmette alla trave.
Si prevede la demolizione di tre pilastri su cui appoggiano i cantonali di cui sopra (chissà se è lecito da regolamento condominiale...; ma non voglio addentrarmi anche in questo). La struttura del nuovo tetto si compone di portali in acciaio a campata unica nella direzione corta dell'edificio (che è a pianta sostanzialmente rettangolare) "chiusi" con dei tiranti intestati nella trave di bordo in corrispondenza della base dei portali stessi; infatti tali portali non appoggiano da nessuna parte se non sulla trave di bordo, quindi mi pare di capire - non ho calcoli a disposizione - che così il tetto diventi spingente (con i tiranti si vorrebbero infatti assorbire le nuove spinte orizzontali che i progettisti e costruttori del tempo avevano reso inesistenti o molto limitate).
Insomma, ripetendomi in quanto ho scritto sopra, per quello che ho visto secondo me la struttura del tetto cambierebbe significativamente dal punto di vista statico.

Stante quanto scrivi sopra, mi par di capire che probabilmente un intervento del genere (sopraelevazione di tutto il sottotetto a formare un nuovo immobile, rendendo abitabile tutta la superficie calpestabile del sottotetto, anche quella che nello stato ante-operam si trova sotto un'altezza ben inferiore a 1,5 m) in un contesto condominiale forse sarebbe sconsigliabile, posto che ci sono scarsissime probabilità di riuscire a non ricadere nel caso dell'adeguamento (che, al netto degli aspetti economici, in un condominio dove non si è proprietari unici è poi di difficile implementazione).

Non so, vi domando se ci siano ulteriori indicazioni utili su questa questione normativa della sopraelevazione vs. adeguamento o se abbiamo già individuato tutti gli elementi necessari.

Ringrazio ancora tutti.
 
La sopraelevazione del tetto e la sua modifica strutturale fa scattare l'obbligo di adeguamento anche senza cambio di destinazione d'uso. Pertanto, a mio avviso, non c'è speranza: l'intervento deve essere di adeguamento per l'intero edificio.
Relativamente al Collaudo del fabbricato e al Comune di Milano ti informo che:

In data 26.11.2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Edilizio. Il punto 6 dell’articolo 11 prevede una Certificazione di Idoneità Statica (CIS).
Entro 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento, tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni non in possesso di certificato di collaudo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.
Il tuo Condominio rientra in pieno in questo obbligo, peraltro già scaduto.
La responsabilità della mancanza del CIS ricade sull'Amministratore.

Fatelo presente all'Amministratore.
Se interessa parleremo più approfonditamente del CIS in un post separato.
Ciao.
 
Grazie di nuovo @Betoniera.
Conosco gli aspetti relativi al CIS, e il condominio del caso di specie ne è già dotato da un paio di anni o qualcosa in più.
 
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