Vincolo Azzonamento area pertinenza L. 10/77

Lucio

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Devo dirimere una questione tra due parti relativamente all'interpretazione tecnico legale per un inciso presente su vecchi documenti.
In sostanza vorrei un confronto su cosa si intende per "vincolo di azzonamento dell'area di pertinenza oneri di cui alla Legge n° 10/77. Adempimenti di cui alla Legge 373/76". Tale dichiarazione doveva essere resa in forma di perizia giurata (circa trentacinque anni fa) al Comune per completamento pratica edilizia di costruzione di un nuovo immobile. Grazie anticipatamente.
 
non so precisamente ma forse con "azzonamento" si intende "l'asservimento" di una certa quantità di terreno all'area su cui insiste la costruzione; si fa ad esempio nelle zone agricole per raggiungere l'area del lotto necessaria alla costruzione in base all'indice di fabbricabilità. In pratica l'altro terreno viene aggiunto virtualmente all'area di costruzione e quindi su di esso viene apposto un vincolo di inedificabilità. Oggi si fa con atto notarile, non so se all'epoca bastava una dichiarazione di impegno di parte.

Per la legge 373/76, questa è la prima norma italiana riguardante i consumi energetici degli edifici (fu fatta dopo la guerra israeliana-araba e la crisi petrolifera seguente) e riguardava il calcolo delle dispersioni massime in funzione del rapporto Superficie/Volume e della zona climatica (poi stabilite con un dm del 1977 e un altro modificativo del 1986, poi modificate dalla legge 10/91 e dpr 412/93, in base ai gradi-giorno, quindi zone A, B, C, D ecc.) . Occorreva verificare il cosiddetto Cg=Cd+Cv, coefficiente di dispersione termica globale=coefficiente di dispersione per conduzione e convezione attraverso pareti opache e trasparenti + coefficiente di dispersione per ventilazione (cioè ricambio dell'aria nei locali).
Occorre vedere se la norma era diventata operativa all'epoca della costruzione, perché ad es. il regolamento fu promulgato nel 1978
 
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non so precisamente ma forse con "azzonamento" si intende "l'asservimento" di una certa quantità di terreno all'area su cui insiste la costruzione; si fa ad esempio nelle zone agricole per raggiungere l'area del lotto necessaria alla costruzione in base all'indice di fabbricabilità. In pratica l'altro terreno viene aggiunto virtualmente all'area di costruzione e quindi su di esso viene apposto un vincolo di inedificabilità. Oggi si fa con atto notarile, non so se all'epoca bastava una dichiarazione di impegno di parte.

Per la legge 373/76, questa è la prima norma italiana riguardante i consumi energetici degli edifici (fu fatta dopo la guerra israeliana-araba e la crisi petrolifera seguente) e riguardava il calcolo delle dispersioni massime in funzione del rapporto Superficie/Volume e della zona climatica (poi stabilite con un dm del 1977 e un altro modificativo del 1986, poi modificate dalla legge 10/91 e dpr 412/93, in base ai gradi-giorno, quindi zone A, B, C, D ecc.) . Occorreva verificare il cosiddetto Cg=Cd+Cv, coefficiente di dispersione termica globale=coefficiente di dispersione per conduzione e convezione attraverso pareti opache e trasparenti + coefficiente di dispersione per ventilazione (cioè ricambio dell'aria nei locali).
Occorre vedere se la norma era diventata operativa all'epoca della costruzione, perché ad es. il regolamento fu promulgato nel 1978
Grazie mille Pasquale.... buona giornata
 
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