Importante: Le informazioni contenute negli articoli hanno scopo divulgativo. Si raccomanda sempre di verificare la correttezza e l'applicabilità dei contenuti facendo riferimento alle normative tecniche vigenti di settore e di discuterne con colleghi esperti attraverso la community del Forum Ingegneri.
Un testo normativo unico, capace di coordinare obblighi prima dispersi in decreti diversi, rappresenta la novità di fondo del DM 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 e in vigore dal 3 giugno 2026. Il provvedimento aggiorna i Requisiti Minimi e incorpora in un unico allegato le prescrizioni in materia di involucro, impianti, fonti rinnovabili, infrastrutture di ricarica e automazione degli edifici, semplificando il lavoro dei progettisti che ora trovano tutti i riferimenti nella relazione tecnica ex articolo 8 del D.Lgs. 192/2005.
Ponti termici e involucro: dal forfait al calcolo analitico
Il calcolo delle dispersioni attraverso i ponti termici cambia radicalmente. Il precedente DM 2015 prevedeva una maggiorazione forfettaria del 5-10% sulle dispersioni per trasmissione; il nuovo decreto introduce nell’Appendice B otto tabelle con valori di trasmittanza lineica psi differenziati per tipologia di discontinuità. Serramenti, balconi, pilastri, angoli e solai interpiano vengono ora trattati con valori specifici, distinti per zona climatica e posizione dell’isolante. L’edificio di riferimento viene quindi modellato con un dettaglio che riconosce la reale configurazione architettonica.
Anche l’indicatore di efficienza dell’involucro H’T subisce una modifica sostanziale. Il limite non è più unico per zona climatica e rapporto S/V, ma viene modulato in base alla percentuale di superficie vetrata dell’edificio, con scostamenti che possono arrivare fino al 43% tra un edificio con il 9% di vetrate e uno con il 60%. La norma riconosce così che le dispersioni attraverso le superfici trasparenti restano superiori a quelle delle pareti opache, anche utilizzando i migliori serramenti, e penalizza meno gli edifici direzionali caratterizzati da ampie vetrate. La verifica globale resta affidata all’EPgl,nren.
Fonti rinnovabili e infrastrutture di ricarica
La potenza fotovoltaica minima installabile viene incrementata in modo significativo. Per gli edifici residenziali si passa da 20 W/m² (1 kW ogni 50 m²) a 50 W/m² (1 kW ogni 20 m²). Negli edifici non residenziali il salto è ancora più netto: da 20 W/m² a 100 W/m², ovvero 1 kW ogni 10 m² di superficie in pianta. Il calcolo dell’autoconsumo fotovoltaico deve ora seguire la UNI/TS 11300 parte 5.
Sulle colonnine di ricarica elettrica il decreto recepisce integralmente gli obblighi europei. Per gli edifici nuovi residenziali con oltre 10 posti auto scatta l’obbligo di predisporre canalizzazioni per tutti i posti, con una potenza disponibile di 1 kW per posto. Negli edifici non residenziali con parcheggi pubblici l’installazione deve essere effettiva, non solo predisposta, con un numero di punti che varia in base alla dimensione del parcheggio. Per gli edifici esistenti con più di 20 posti, il 50% delle infrastrutture deve essere già installato entro il 1° gennaio 2025 e il 100% entro il 1° gennaio 2030.
Impianti e automazione degli edifici
Sul fronte impiantistico il decreto conferma i requisiti dei regolamenti europei ecodesign per caldaie a condensazione, pompe di calore e generatori a biomassa, ma introduce una disciplina esplicita per i sistemi ibridi. Per quanto riguarda i sistemi di automazione degli edifici (BACS), la classe B minima diventa obbligatoria non solo per gli edifici nuovi di potenza nominale superiore a 290 kW, ma anche per le ristrutturazioni e le riqualificazioni. Una valutazione economica che dimostri tempi di ritorno inferiori a sei anni rende l’installazione obbligatoria anche al di sotto della soglia dei 290 kW.
Relazione tecnica e aggiornamento normativo
La relazione tecnica ex articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 assume un ruolo centrale. Non è più sufficiente verificare le trasmittanze limite e i rendimenti minimi dichiarati dai produttori. La nuova relazione deve documentare il calcolo esplicito di ogni ponte termico, con simulazioni bidimensionali o tridimensionali secondo la UNI EN ISO 10211 per i nodi critici. Deve dimostrare il rispetto della quota del 50% di fonti rinnovabili con il calcolo dell’autoconsumo fotovoltaico, dimensionare le infrastrutture di ricarica elettrica con verifica dell’impianto, e calcolare i fabbisogni per illuminazione secondo UNI EN 15193 e per trasporto persone secondo UNI/TS 11300 parte 6 negli edifici non residenziali. Per agevolare l’evoluzione normativa, ogni nuova versione delle UNI/TS 11300 si applica automaticamente dopo 180 giorni dalla pubblicazione, senza bisogno di un nuovo decreto ministeriale.
Regime transitorio e criteri applicativi
Il passaggio al nuovo quadro normativo segue regole precise. Per i progetti con titolo abilitativo richiesto prima del 3 giugno 2026 si applica ancora il DM 26 giugno 2015, facendo fede la data di protocollo della domanda di permesso di costruire o della presentazione della SCIA. Se invece una variante che modifica la prestazione energetica viene richiesta dopo il 3 giugno 2026, anche su un progetto precedente, deve rispettare i nuovi requisiti. Per gli interventi in edilizia libera, come la sostituzione di generatori o le riqualificazioni senza titolo, il decreto vigente è quello al momento dell’inizio lavori o della presentazione della comunicazione CILA.
Le differenze rispetto al decreto del 2015 sono profonde. Sui ponti termici si passa da una maggiorazione forfettaria a valori psi tabellati per tipologia di discontinuità. I limiti di H’T per le ristrutturazioni di primo livello diventano variabili in funzione della percentuale di vetrate. La potenza fotovoltaica minima viene più che raddoppiata. Le colonnine di ricarica diventano obbligatorie, con scadenze differenziate tra edifici nuovi ed esistenti. La maggiorazione dei limiti di trasmittanza per l’isolamento interno sale dal 10% al 30%. I BACS diventano obbligatori anche nelle ristrutturazioni e riqualificazioni oltre 290 kW. Le norme UNI/TS 11300 si ampliano con le parti 5 e 6, e l’aggiornamento diventa automatico. Il nuovo DM 2025 impone ai progettisti un salto di qualità nella modellazione termica e nella documentazione progettuale, con effetti diretti su calcoli, verifiche e relazioni tecniche.
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