Decreto RED III, nuovi obblighi FER negli edifici: cosa cambia per APE e Legge 10

Importante: Le informazioni contenute negli articoli hanno scopo divulgativo. Si raccomanda sempre di verificare la correttezza e l'applicabilità dei contenuti facendo riferimento alle normative tecniche vigenti di settore e di discuterne con colleghi esperti attraverso la community del Forum Ingegneri.


L’impatto del D.Lgs. 5/2026 sulla progettazione energetica: un’analisi tecnica degli obblighi FER e delle certificazioni APE e Legge 10

Con l’introduzione del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia ha recepito la Direttiva RED III, imponendo una ridefinizione sostanziale dei criteri di valutazione e progettazione nel settore dell’efficienza energetica degli edifici. Questa normativa segna un passaggio strategico: l’attenzione non si limita più alla sola efficienza energetica intrinseca dell’edificio, ma si sposta in modo decisivo sulla provenienza dell’energia consumata, privilegiando le fonti rinnovabili.

L’obiettivo nazionale di raggiungere il 39,4% di energia rinnovabile entro il 2030 si traduce in obblighi precisi e tempistiche stringenti, con la scadenza di giugno 2026 che impone l’adozione di nuove metodologie nella redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e della relazione ex Legge 10. Le modifiche non sono di natura meramente formale, ma implicano una revisione operativa profonda per i professionisti coinvolti nella progettazione, certificazione e riqualificazione degli edifici.

Analisi Tecnica delle Novità Normative

Articolo 26: Obblighi di Integrazione delle Fonti Rinnovabili (FER)

L’Articolo 26 del D.Lgs. 5/2026 definisce i nuovi obblighi relativi all’integrazione delle fonti di energia rinnovabile negli edifici. La modifica più significativa riguarda l’ampliamento del campo di applicazione, che ora include non solo le nuove costruzioni ma anche interventi di ristrutturazione e sostituzione impiantistica.

  • Nuove costruzioni: viene introdotta una soglia indicativa di copertura da FER pari al 60% del fabbisogno energetico.
  • Ristrutturazioni importanti: la soglia indicativa si attesta al 40% per interventi significativi sull’involucro e sugli impianti dell’edificio.
  • Interventi limitati sugli impianti: anche la sostituzione di un singolo generatore di calore, che in passato poteva rientrare in operazioni ordinarie, ora innesca l’obbligo di raggiungere una copertura da FER indicativa del 15%.

Questa estensione del campo di applicazione implica un’integrazione delle verifiche di Legge 10 in un numero significativamente maggiore di progetti, richiedendo ai progettisti di considerare l’apporto delle fonti rinnovabili già nelle fasi preliminari di interventi che prima non prevedevano tali analisi approfondite. La gestione dei dati tecnici relativi ai fabbisogni energetici e all’efficacia delle soluzioni FER diventa cruciale per garantire la conformità normativa.

Articolo 28: Criteri di Sostenibilità e Riduzione delle Emissioni

L’Articolo 28 introduce criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni, spostando l’attenzione non solo sulla presenza di impianti FER, ma sulla loro qualità e conformità ambientale a lungo termine. L’obiettivo è incentivare l’installazione di tecnologie realmente sostenibili e a basso impatto.

  • Uso delle biomasse: l’impiego di biomasse è consentito esclusivamente per impianti ad alte prestazioni, che garantiscano una significativa riduzione delle emissioni.
  • Requisiti ambientali: vengono inaspriti i requisiti ambientali per tutti gli impianti a fonti rinnovabili, richiedendo un monitoraggio più stringente delle emissioni.
  • Allineamento con Ecodesign: tutti i sistemi devono essere conformi alle normative Ecodesign, che definiscono standard minimi di efficienza energetica e prestazioni ambientali.

Per il progettista termotecnico e il certificatore energetico, ciò si traduce nella necessità di effettuare una selezione più rigorosa degli impianti, valutandone non solo l’efficienza nominale ma anche l’impatto ambientale e la conformità normativa specifica. La scelta dell’impianto incide direttamente sulla possibilità di accedere agli incentivi fiscali e sulla validità della dichiarazione di conformità finale, aumentando la complessità della fase di dimensionamento e scelta delle soluzioni impiantistiche.

Articolo 27: Calcolo della Quota di Energia da Fonti Rinnovabili nell’APE

L’Articolo 27 modifica profondamente il “motore” di calcolo dell’Attestato di Prestazione Energetica, introducendo criteri più stringenti per la quantificazione della quota di energia da fonti rinnovabili (FER). Questo rende il bilancio energetico dell’edificio più aderente alla sua reale operatività.

  • Incidenza sulla classe energetica: le energie rinnovabili influiscono in modo più significativo sulla determinazione della classe energetica finale dell’edificio.
  • Copertura reale: il calcolo non si basa più su una presenza meramente “simbolica” o teorica di impianti FER, ma sulla loro effettiva capacità di coprire i fabbisogni energetici dell’edificio.
  • Penalizzazione degli immobili “sulla carta”: il nuovo APE premia gli immobili che integrano e utilizzano concretamente energia pulita, penalizzando quelli che, pur dotati di sistemi FER, non dimostrano una copertura reale e adeguata.

Per il professionista, questo implica la necessità di impiegare strumenti di calcolo avanzati che siano in grado di simulare in modo preciso l’apporto delle FER in relazione ai profili di consumo dell’edificio, garantendo l’affidabilità del modello digitale e la coerenza dei dati con la realtà impiantistica.

La Relazione Tecnica ex Legge 10: un documento centrale

La relazione tecnica ex Legge 10 subisce una trasformazione significativa, evolvendo da documento tecnico accessorio a fulcro del progetto energetico, anche in virtù degli obblighi introdotti dall’Art. 26.

Le FER diventano una verifica obbligatoria

La relazione dovrà ora dettagliare in modo inequivocabile la quantità di energia rinnovabile utilizzata e la sua distribuzione per riscaldamento, raffrescamento e produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS). Questa verifica non è più un’opzione migliorativa, ma un elemento centrale e imprescindibile della documentazione.

Ampliamento dei casi di applicazione

L’estensione degli obblighi agli interventi impiantistici di minore entità, come la semplice sostituzione di generatori di calore o riqualificazioni parziali, comporterà che la redazione della Legge 10 diventi un’attività ricorrente anche per cantieri che precedentemente erano esclusi da tale obbligo. Questo impatta direttamente i flussi di lavoro, richiedendo una maggiore integrazione della progettazione energetica in ogni fase del processo.

Deroghe molto più severe

La possibilità di derogare al rispetto delle quote FER è mantenuta, ma con condizioni di applicazione drasticamente più rigide. Le eventuali deroghe dovranno essere supportate da:

  • Motivazioni tecniche solide e documentabili, che attestino la reale impossibilità tecnica di raggiungere gli obiettivi previsti.
  • Dimostrazione della non fattibilità tecnica dell’intervento, non basata su mere convenienze economiche.
  • Coerenza con gli obiettivi ambientali generali, evitando giustificazioni che minino la transizione energetica.

La complessità nella gestione delle deroghe aumenta il rischio per il tecnico firmatario, che deve garantire la robustezza delle giustificazioni presentate.

Implicazioni Operative per i Professionisti

Le disposizioni del D.Lgs. 5/2026 comportano un profondo ripensamento dei flussi di lavoro per studi di progettazione, uffici tecnici e società di ingegneria. L’incremento degli obblighi di verifica FER estende la necessità di redigere la Legge 10 e l’APE a una gamma più ampia di interventi, anche di modesta entità.

La progettazione impiantistica richiede ora un’analisi più approfondita e la selezione di soluzioni che non siano solo performanti, ma anche conformi ai rigorosi criteri di sostenibilità e alle normative Ecodesign. Questo può influenzare le scelte progettuali, orientandole verso tecnologie più avanzate e, potenzialmente, più costose, con un impatto sul bilancio economico del progetto e sulle tempistiche di realizzazione.

La gestione dei dati tecnici diventa centrale: la necessità di calcolare con precisione la quota di copertura reale delle FER implica l’adozione di metodologie e software capaci di gestire scenari complessi e di produrre report dettagliati e verificabili. La produttività dell’utente esperto sarà legata alla capacità degli strumenti software di automatizzare i calcoli complessi e di garantire l’accuratezza dei risultati in conformità con la nuova normativa.

 

Commento della redazione

Il D.Lgs. 5/2026 segna un’evoluzione significativa nella progettazione energetica, spostando l’attenzione dall’efficienza generica alla sostenibilità delle fonti. I professionisti dovranno affrontare un aumento della complessità e della responsabilità, con l’estensione degli obblighi FER a interventi prima considerati marginali e l’introduzione di criteri di calcolo più rigorosi per APE e Legge 10. Sarà fondamentale l’adozione di strumenti software capaci di supportare calcoli complessi e certificazioni accurate, garantendo l’affidabilità dei dati e l’automazione dei processi. Le implicazioni operative riguardano un potenziale incremento dei tempi e dei costi di progettazione, ma anche l’opportunità di elevare la qualità tecnica degli edifici e di accedere a incentivi più mirati. Resta da verificare la maturità degli strumenti disponibili per affrontare questa nuova ondata di requisiti normativi in modo efficiente.

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