Deroga al principio di rotazione negli appalti sotto soglia: i casi consentiti.

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Il principio di rotazione rappresenta uno degli snodi operativi più delicati nella gestione degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria. La disciplina introdotta dal d.lgs. 36/2023, all’articolo 49 comma 1, ne ha ridefinito il perimetro di applicazione, imponendo alle stazioni appaltanti una verifica puntuale delle condizioni che possono o meno legittimare il reinvito del contraente uscente.

Elementi di identificazione della tipologia di appalto

Per stabilire se ci si trovi di fronte a due affidamenti consecutivi che attivano il divieto di reiterazione, il legislatore ha individuato tre criteri discretivi certi e oggettivi. Il primo riguarda il settore merceologico, identificato attraverso il codice CPV, parametro già utilizzato per le forniture. Il secondo si riferisce alla categoria di opere, con riferimento alle categorie OG e OS per i lavori. Il terzo interessa il settore di servizi, nuovamente ricondotto al sistema di classificazione CPV.

L’analogia tra gli affidamenti viene quindi ricavata da dati codificati, senza lasciare spazio a interpretazioni discrezionali rispetto all’ambito di appartenenza di opere, servizi o prodotti. Questo approccio riduce il rischio di contenziosi legati a valutazioni soggettive sulla omogeneità delle prestazioni.

Strumenti operativi per la gestione delle procedure

La predisposizione di una organizzazione interna strutturata rappresenta un fattore abilitante per gestire correttamente il principio di rotazione. Tre accorgimenti pratici emergono con chiarezza dalle indicazioni operative.

Il primo consiste nella redazione di elenchi di professionisti suddivisi per le diverse tipologie di prestazioni professionali. Il secondo riguarda un regolamento interno che definisca le prescrizioni operative per progettazione, direzione lavori, collaudo e sicurezza. Il terzo prevede la definizione di fasce economiche di affidamento, in modo da applicare la verifica della rotazione solo all’interno di fasce omogenee per valore.

Tali accorgimenti consentono di semplificare le valutazioni da compiere al momento dell’affidamento, riducendo il carico amministrativo e garantendo trasparenza procedurale.

Condizioni derogatorie e loro motivazione

L’articolo 49 comma 4 del d.lgs. 36/2023 prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione, a condizione che venga prodotta una motivazione adeguata. I fattori che possono giustificare la deroga sono molteplici e richiedono una valutazione sostanziale.

In primo luogo, occorre fare riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative. A ciò si aggiunge la qualità della prestazione resa e l’accurata esecuzione del precedente contratto. In presenza di tali elementi, il contraente uscente può essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto.

Per le procedure negoziate relative a lavori e servizi sotto soglia, disciplinate dall’articolo 50 comma 1 lettere c), d) ed e), il principio di rotazione può essere disapplicato quando l’indagine di mercato sia stata condotta senza limitare il numero di operatori economici invitati alla successiva procedura negoziata.

Una ulteriore deroga esplicita riguarda gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, per i quali non trova applicazione il divieto di reiterazione.

Il rafforzamento giurisprudenziale della disciplina

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4897 del 5 giugno 2025 ha fornito un importante momento di sintesi interpretativa. Nel caso esaminato, l’organo giurisdizionale ha dichiarato illegittimo un nuovo affidamento diretto allo stesso contraente uscente per prestazioni analoghe, richiamando l’articolo 36 del d.lgs. 50/2016 e la necessità di attivare una procedura negoziata in presenza di continuità di affidamento.

La motivazione della sentenza ha sottolineato l’impossibilità di invocare la deroga prevista dall’articolo 49 comma 4 del d.lgs. 36/2023, inapplicabile ratione temporis, ma ha rafforzato i presupposti sostanziali che tale norma oggi richiede. I fattori che devono essere comprovati nella motivazione dell’ente appaltante includono: la possibilità di reinvito del contraente uscente con affidamento diretto, la qualità della prestazione resa, l’affidabilità dell’operatore, l’assenza di alternative, la convenienza economica e la riduzione dei tempi di esecuzione.

La corretta motivazione della deroga assolve all’obiettivo primario di realizzare l’affidamento nella piena regolarità normativa, senza forzature o criticità procedurali. La scelta del contraente resta ancorata ai vincoli di trasparenza, buona fede e accesso al mercato, che costituiscono i pilastri della disciplina dei contratti pubblici anche nella fase sotto soglia.

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