Antonio
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Buongiorno mi permetto fare osservare le conclusioni a cui sarei giunto sulla base delle leggi regionali
Parto dalla validità dei PPA di cui alla legge 6/79
L'art 1 della predetta legge prevede che le disposizioni della legge valgono sino all'entrata in vigore della 56/80 quindi grazie a quest'ultima non dovrebbero essere più validi i PPA (desidererei un vostro parere in merito)
Edificazione in zona agricola
Tutto è normato dall'art 51 lettera G della 56/80
La LR 39/21 aveva creato un pò di confusione e diversi comuni pensavano di dare il pdc solo per l'agricoltore principale ma la sentenza del TAR Lecce ha stabilito il contrario (https://www.leccenews24.it/attualita/sentenza-tar-lecce-costruzione-immobili-terreno-agricolo.htm)
Il lotto agricolo minimo per l'imprenditore agricolo deve essere stabilito in sede di PRG o determinando la minima unità culturale ai sensi dell'art 846 CC
Visto che è possibile l'edificazione anche per i non imprenditori, per questi non dovrebbe essere necessaria l'individuazione del lotto minimo di intervento
L'individuazione del lotto minimo dev'essere fatta in sede di redazione prg o autonomamente indicata in sede di PRG (LR 56/80)?
Cosa ne pensate?
Parto dalla validità dei PPA di cui alla legge 6/79
L'art 1 della predetta legge prevede che le disposizioni della legge valgono sino all'entrata in vigore della 56/80 quindi grazie a quest'ultima non dovrebbero essere più validi i PPA (desidererei un vostro parere in merito)
Edificazione in zona agricola
Tutto è normato dall'art 51 lettera G della 56/80
La LR 39/21 aveva creato un pò di confusione e diversi comuni pensavano di dare il pdc solo per l'agricoltore principale ma la sentenza del TAR Lecce ha stabilito il contrario (https://www.leccenews24.it/attualita/sentenza-tar-lecce-costruzione-immobili-terreno-agricolo.htm)
Il lotto agricolo minimo per l'imprenditore agricolo deve essere stabilito in sede di PRG o determinando la minima unità culturale ai sensi dell'art 846 CC
Visto che è possibile l'edificazione anche per i non imprenditori, per questi non dovrebbe essere necessaria l'individuazione del lotto minimo di intervento
L'individuazione del lotto minimo dev'essere fatta in sede di redazione prg o autonomamente indicata in sede di PRG (LR 56/80)?
Cosa ne pensate?