Studio odontoiatrico

FEFE

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8
Professione
  1. Lib. prof.
Anni esperienza
10-20
Regione
  1. Toscana
CAD/BIM
  1. Altro Sw
Soft. strutture
  1. Nessuno
Buonasera a tutti,
nello studio odontoiatrico di un mio cliente (85 mq circa) l'asl ha richiesto che venga modificato l'unico bagno per renderlo accessibile, il fatto è che non riesco a trovare la norma che lo impone, ne sapete qualcosa? Dovrebbe essere un locale privato aperto al pubblico..
 
Se ti riferisci ad una richiesta legata all'accessibilità dei bagni ai diversamente abili, i riferimenti normativi sono la Legge n° 13 del 9 gennaio 1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”) e il successivo D.M. n° 236 del 14 giugno 1989 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”).
 
Grazie, su quella norma si dice che è richiesta la visitabilità e non importa che sia accessibile il bagno, ho appena scoperto che la richiesta deriva da una norma regionale..
 
Premesso che, proprio ai sensi del D.M. 236/89 (art. 2, comma 1, lettera H), per "visitabilità" si intende "la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare", e vista la superficie del locale, i tuoi obblighi possono derivare solo da disposizioni regionali più restrittive.
 
Premesso che, proprio ai sensi del D.M. 236/89 (art. 2, comma 1, lettera H), per "visitabilità" si intende "la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare", e vista la superficie del locale, i tuoi obblighi possono derivare solo da disposizioni regionali più restrittive.
però all'articolo 3, comma 3.4 punto e) dice: "Nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;" e poi all'art. 5 comma 5.5 dice " Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilita' agli spazi di relazione. A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito. Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile."

E' una contraddizione con l'articolo che riporti, giustamente, te?
 
Sulla prima parte non credo vi sia alcuna contraddizione, è una semplice "semplificazione" o "caso particolare" della disposizione normativa, mentre la seconda parte conferma il fatto che, vista la superficie in gioco, non hai perticolari obblighi, se non quelli citati nella norma ed eventualmente quelli derivanti da leggi regionali.
 
Sulla prima parte non credo vi sia alcuna contraddizione, è una semplice "semplificazione" o "caso particolare" della disposizione normativa, mentre la seconda parte conferma il fatto che, vista la superficie in gioco, non hai perticolari obblighi, se non quelli citati nella norma ed eventualmente quelli derivanti da leggi regionali.
Ho parlato con i referenti della mia regione e mi hanno detto che, a loro avviso, la normativa nazionale impone l'accessibilità del bagno nelle attività aperte al pubblico anche se hanno superficie inferiore ai 250 mq, siete d'accordo?
 
Ho parlato con i referenti della mia regione e mi hanno detto che, a loro avviso, la normativa nazionale impone l'accessibilità del bagno nelle attività aperte al pubblico anche se hanno superficie inferiore ai 250 mq, siete d'accordo?
Assolutamente no! E loro, sicuramente, non lo metteranno mai nero su bianco se proverai a chiedergli il riferimento normativo esatto.
 
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