Verifica di vulnerabilità sismica e idoneità statica

Ale321

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Buongiorno a tutti,
mi chiedono una vulnerabilità sismica su un'immobile comunale realizzato negli anni 70.
Cinque anni fa l'amministrazione ha incaricato un professionista esterno che ha redatto l'idoneità statica del fabbricato.

Domanda:
Nella vulnerabilità sismica devo andare a verificare la parte "statica" . Verifica a SLU statico?
A mio parere si, a parere dell'ente no?

Come la pensate?

Grazie
 
Non credo sia una questione di "parere": se l'Ente chiede una vulnerabilità sismica credo voglia quella a prescindere da come la si pensa in proposito, e il termine "sismica" è ben diverso da "statica".
 
Non credo sia una questione di "parere": se l'Ente chiede una vulnerabilità sismica credo voglia quella a prescindere da come la si pensa in proposito, e il termine "sismica" è ben diverso da "statica".
Ok, ma una volta ottenuto e comunicato all'ente il valore di vulnerabilità sismica Ze come si deve procedere?
L'ente è obbligato a programmare (in base allo Ze ottenuto) un eventuale intervento di "miglioramento" e/o adeguamento?

Grazie
 
Ok, ma una volta ottenuto e comunicato all'ente il valore di vulnerabilità sismica Ze come si deve procedere?
L'ente è obbligato a programmare (in base allo Ze ottenuto) un eventuale intervento di "miglioramento" e/o adeguamento?

Grazie
A te perchè lo chiedono? Ha un fine specifico? Nel caso non lo abbia non credo che la cosa ti debba interessare più di tanto, l'importante è che tu fai il tuo lavoro per bene per chi eventualmente dovrà intervenire in seguito.​
 
Se è richiesta la valutazione della sicurezza allora servono (secondo quello che dice l'art. 8.3 delle NTC18):
- vulnerabilità sismica (zeta greco con indice E);
- vulnerabilità per i sovraccarichi verticali (zeta greco con indice V).
Tu devi dare risposta alla domanda: posso continuare a usare l'edificio così com'è o devo metterci mano?

Se ti hanno chiesto solo la vulnerabilità sismica allora non stiamo parlando di valutazione della sicurezza secondo l'articolo 8.3 delle NTC18.
A meno che la valutazione per i carichi verticali sia già stata fatta e serve questo documento (vulnerabilità sismica) per completare quanto già fatto in precedenza.

Come ti dicevo se è necessario metterci mano per ripristinare la sicurezza allora è il caso di programmare gli interventi necessari.
Se non ricordo male tutte le opere pubbliche devono venire messe in sicurezza. Se questo è un edificio comunale allora sarà necessario intervenire.
 
Quindi ricapitolando....

Se la richiesta dell'ente è la Vulnerabilità sismica allora eseguo le analisi a SLV e ricavo lo Ze (Senza verificare allo SLU-statico).
Se il bando lo richiede posso dare sommariamente una stima ipotetica di un eventuale Miglioramento sismico e/o adeguamento.

Se la richiesta è la sicurezza sismica allora devo analizzare
- vulnerabilità sismica (zeta greco con indice E);
- vulnerabilità per i sovraccarichi verticali (zeta greco con indice V).

E' corretto?
La vulnerabilità per i sovraccarichi verticali (zeta greco con indice V) è calcolata con una verifica a SLU-Statico giusto?
 
Si è corretto. Ma è comunque il caso di leggere bene la richiesta fatta dall'Ente.
Ecco però chiamerei valutazione della sicurezza quella che hai chiamato sicurezza sismica.
 
Il bando riporta
"aver adempiuto agli obblighi di legge in merito alla “Verifica sismica” ai sensi dell’OPCM 3274/2003. La “Valutazione della sicurezza” è obbligatoria per gli edifici strategici/rilevanti come definiti dalla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 e s.m.i. La verifica deve essere effettuata secondo le disposizioni della normativa tecnica vigente (NTC 2018 e s.m.i., ecc), deve evidenziare i livelli di sicurezza, espressi in termini di rapporto tra capacità e domanda, nelle condizioni pre intervento e, solo se dovuta in relazione alla tipologia di interventi previsti, nella condizione post-intervento; gli eventuali interventi strutturali devono essere coerenti con le risultanze e le prescrizioni della valutazione della sicurezza e rispettare i livelli minimi di sicurezza fissati dalla normativa tecnica vigente"
 
Comprendo i tuoi dubbi perché sembra proprio una richiesta particolarmente confusa. Loro sicuramente conoscono la normativa ma stanno cercando in qualche modo di girarci attorno. Perché non credo siano così sprovveduti da non sapere quello che dicono le NTC18. Anzi lo sanno meglio di me.
Onestamente non so cosa dirti, come dovresti comportarti. Il riferimento alle NTC18 comporta entrambe le verifiche: statica e sismica; se poi loro ne vogliono solo una allora credo che tu debba decidere cosa fare. Fai quello che ti dicono e amen o, se ritieni che non sia corretto, lascia perdere e passa oltre.
 
Ok, ma una volta ottenuto e comunicato all'ente il valore di vulnerabilità sismica Ze come si deve procedere?
L'ente è obbligato a programmare (in base allo Ze ottenuto) un eventuale intervento di "miglioramento" e/o adeguamento?

Grazie
Mi auto rispondo...
L' O.P.C.M. 3274 del 20 Marzo 2003 al punto 6 obbliga la "necessità" di adeguamento sismico degli edifici strategici e rilevanti.
E' corretto?
 
indipendentemente dalla richiesta dell'ente, secondo me, la vulnerabilità sismica implica necessariamente anche la verifica per soli carichi verticali.....
che senso avrebbe verificare se l'edificio può resistere a un ipotetico terremoto se poi non si mantiene nemmeno per i carichi verticali?
 
Mi auto rispondo...
L' O.P.C.M. 3274 del 20 Marzo 2003 al punto 6 obbliga la "necessità" di adeguamento sismico degli edifici strategici e rilevanti.
E' corretto?
Esiste una circolare del Dipartimento della protezione civile del 2010 che fornisce chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche.
Credo che rappresenti ancora il documento di riferimento sul modo di operare nel caso delle verifiche ai sensi dell OPCM 3274.
Mi pare che il documento indichi la verifica come sempre obbligatoria mentre non lo è l'intervento (immedito), a seconda della gravità del caso gli enti proprietari possono programmare gli interventi.
 

Allegati

  • dpc_83283_2010.pdf
    907,4 KB · Visualizzazioni: 7
Esatto, studiai la cosa per un committente che operava nel campo dei rifiuti.... verifica da fare ma nessun intervento immediato.
 
l'importante è che tu fai il tuo lavoro per bene per chi eventualmente dovrà intervenire in seguito.​
Mi pare che il documento indichi la verifica come sempre obbligatoria mentre non lo è l'intervento (immedito), a seconda della gravità del caso gli enti proprietari possono programmare gli interventi.
 
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