Nelle nuove edificazioni devono essere rispettate le distanze minimi tra costruzioni per evitare intercapedini dannose per la salubrità umana tra proprietari di fondi finitimi.
La distanza minima tra costruzioni è stata introdotta con l’art. 873 del Codice Civile, mentre il D.M. 1444/68 ha introdotto l’ulteriore rispetto della distanza minima di 10 metri tra fabbricati nell’approvazione e revisione degli strumenti urbanistici e regolamenti locali.
L’unica ipotesi di deroga ammessa può applicarsi solo ad una pluralità di fabbricati oggetto di una specifica previsione attuativa come piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata.
Alcuni esempi applicativi:
► il rispetto delle distanze stabilite dal DM 1444/68 sussiste indipendentemente dalla eventuale differenza di quote su cui si collochino le aperture fra le due pareti frontistanti.
► ai fini dell’operatività della previsione, è addirittura sufficiente che sia finestrata anche una sola delle due pareti interessate.
► la norma in questione, in ragione della sua ratio di tutela della salubrità, è applicabile non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle sopraelevazioni di edifici esistenti.