Distanza minima tra costruzioni e pareti finestrate 10 metri

Nelle nuove edificazioni devono essere rispettate le distanze minimi tra costruzioni per evitare intercapedini dannose per la salubrità umana tra proprietari di fondi finitimi.
La distanza minima tra costruzioni è stata introdotta con l’art. 873 del Codice Civile, mentre il D.M. 1444/68 ha introdotto l’ulteriore rispetto della distanza minima di 10 metri tra fabbricati nell’approvazione e revisione degli strumenti urbanistici e regolamenti locali.

L’unica ipotesi di deroga ammessa può applicarsi solo ad una pluralità di fabbricati oggetto di una specifica previsione attuativa come piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata.

Alcuni esempi applicativi:
► il rispetto delle distanze stabilite dal DM 1444/68 sussiste indipendentemente dalla eventuale differenza di quote su cui si collochino le aperture fra le due pareti frontistanti.

► ai fini dell’operatività della previsione, è addirittura sufficiente che sia finestrata anche una sola delle due pareti interessate.

► la norma in questione, in ragione della sua ratio di tutela della salubrità, è applicabile non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle sopraelevazioni di edifici esistenti.

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