Consiglio di Stato ha affermato che la piscina non può rientrare nelle pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo abilitativo, costituito dal permesso di costruire (Cons. di Stato n. 3275/2023).