Tettoie e diritto di veduta: la distanza minima di 3 metri imposta dall’art. 907 del Codice Civile.

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Anche le tettoie regolarmente autorizzate e compatibili con il decoro architettonico possono essere demolite se realizzate in violazione delle distanze legali e del diritto di veduta del vicino previsto dall’art. 907 del Codice Civile. La sentenza del Tribunale di Paola lo chiarisce con un caso concreto, dimostrando come la legittimità urbanistica e paesaggistica di un’opera non sia sufficiente a garantirne la conformità rispetto ai diritti dei terzi. La violazione delle distanze minime, anche per strutture apparentemente secondarie come le tettoie, può portare alla condanna alla rimozione e all’arretramento.

Il caso delle tettoie tra villette a schiera

La controversia ha riguardato due proprietari confinanti di villette a schiera. In seguito ai lavori eseguiti su uno degli immobili, il vicino ha contestato la realizzazione di diverse coperture e tettoie in legno installate attorno all’abitazione. Secondo il ricorrente, gli interventi avrebbero alterato l’aspetto estetico dell’intero complesso edilizio e compromesso il diritto di luce, aria e veduta della propria abitazione. Da qui il ricorso discusso presso il tribunale calabrese di Paola, con la richiesta di demolizione e arretramento delle opere.

Il diritto di veduta e la distanza ex art. 907 c.c.

Il diritto di veduta è la facoltà riconosciuta al proprietario di un immobile preesistente di affacciarsi e guardare verso i fondi o le proprietà limitrofe. Si tratta di una tutela codificata dal Codice Civile, collegata alla presenza di finestre, balconi, terrazze o altre aperture che consentono l’affaccio sull’esterno. L’art. 907 c.c. disciplina in particolare la distanza minima da rispettare: quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905 c.c. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve essere osservata anche dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

L’accertamento tecnico e la violazione accertata

Il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), la quale ha accertato che nel 2021 erano stati eseguiti lavori di trasformazione di precedenti pergolati in vere e proprie tettoie. L’area risultava sottoposta a vincoli paesaggistici e i lavori erano stati autorizzati previo rilascio dei necessari nulla osta da parte degli enti competenti, inclusa la Soprintendenza. Tuttavia, tali atti vengono rilasciati salvo diritti di terzi. Secondo il giudice, sulla base delle osservazioni del tecnico CTU, non vi sarebbe stata un’alterazione del decoro architettonico. Ciononostante, la conclusione è stata comunque la demolizione, eventualmente parziale, e l’arretramento dell’opera per inosservanza delle distanze legali.

Il giudice ha ritenuto fondata la domanda di violazione del diritto di veduta obliqua dell’attore. Nel dettaglio, la tettoia n. 1, sita a est della costruzione e realizzata a ridosso del confine, avrebbe dovuto rispettare la distanza di tre metri dalla strada condominiale e dal confine della proprietà dell’attore. Analogamente, la tettoia n. 4, sita a ovest del fabbricato e realizzata in aderenza al confine costituito da un muretto divisorio di 10 cm, violava la medesima distanza. A seguito della costruzione delle tettoie sulla proprietà del convenuto, è venuta meno la distanza legale prevista a garanzia del diritto di veduta obliqua dell’attore, concretamente compromesso.

Il diritto di veduta obliqua del vicino, cioè il diritto di affacciarsi lateralmente dalla propria finestra senza ostacoli troppo vicini, è stato violato in quanto le tettoie non rispettavano la distanza minima di tre metri prevista dall’art. 907 c.c. Il giudice ha pertanto ordinato al proprietario delle tettoie di demolirle o smontarle parzialmente e di allontanarle dai confini con la proprietà del vicino di tre metri, con riferimento sia alla tettoia n. 1 che alla n. 4, e per la tettoia n. 1 anche dalla strada.

La sentenza conferma un principio fondamentale per i progettisti: la conformità urbanistica e paesaggistica di un’opera non esonera dal rispetto dei diritti civilistici dei terzi, in particolare delle distanze legali a tutela delle vedute. La verifica della presenza di vedute tutelate sui fondi confinanti, delle distanze civilistiche, di eventuali regolamenti condominiali e servitù esistenti è un passaggio imprescindibile nella fase progettuale, anche per interventi apparentemente minori come tettoie e pergolati.

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